Credito d’imposta per le spese di energia elettrica e gas naturale sostenute nel IV trimestre 2022

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, nell’ambito del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina” e DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” il Legislatore ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica/gas naturale nel primo, secondo e terzo trimestre 2022, in seguito estese anche ai mesi di ottobre e novembre 2022 ad opera del DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”. 

In sede di conversione del DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater” il Legislatore ha confermato le citate agevolazioni anche per il mese di dicembre 2022 prevedendo inoltre il differimento al 30.9.2023 (in precedenza 30.6.2023) dell’utilizzo-cessione del credito d’imposta relativo al quarto trimestre 2022.

Ai fini della determinazione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese energivore e non gasivore, le imprese che non hanno cambiato fornitore, ricevono, previa esplicata richiesta da inviare mediante PEC, il prospetto di calcolo del credito d’imposta ossia l’indicazione del credito d’imposta spettante, dal fornitore del servizio godendo dunque di semplificazioni ai fini del calcolo del bonus.  Il fornitore del servizio, ricevuta la richiesta, dovrà provvedere ad inviare alle imprese i dati relativi al calcolo dei crediti d’imposta entro:

  • 29 gennaio 2023 per i consumi di ottobre e novembre;
  • 1° marzo 2023 per i consumi di dicembre.

È ancora possibile richiedere i conteggi del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 in quanto come disposto da comunicato stampa ARERA del 07 ottobre 2022 “I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del D.L. Aiuti (e successivi) anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti”.

Con la delibera n. 669/2022, in continuità con le precedenti delibere n. 474/2022 e n. 373/2022 rispettivamente afferenti i consumi del terzo e del secondo trimestre, l’autorità per la regolazione di energia e ambiente, ARERA, ha stabilito gli elementi minimi della comunicazione che i venditori di energia elettrica e il venditore di gas naturale sono tenuti a inviare al cliente richiedente, così come disposto dall’art. 1 del Decreto “Aiuti-ter” (consumi ottobre e novembre) e per richiamo, dall’art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-quater” (consumi dicembre).

Gli uffici di Confagricoltura Parma sono a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alle operazioni da mettere in atto.

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