LEGGE DI STABILITÀ 2016 – WELFARE CONTRATTUALE – RIFLESSI SULLA RETRIBUZIONE, FISCALITÀ E CONTRIBUZIONE.

Legge di Stabilità 2016 – Welfare contrattuale – riflessi sulla retribuzione, fiscalità e contribuzione.

 

Come si ricorderà legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, comma 190, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è intervenuta ridefinendo parzialmente le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente. Oltre alla norma sulla detassazione di produttività si segnala la possibilità, per il lavoratore, di scegliere beni e servizi (in esenzione d’imposta) in luogo della retribuzione di produttività, in concreto per la prima volta viene formulato il principio della sostituibilità, in materia retributiva,  tra salario  in denaro  e  beni o servizi. Ancora di rilevante si sottolinea la definizione del c.d. “welfare aziendale” volto ad incentivare l’attribuzione di servizi in favore del lavoratore aventi finalità socio-assistenziali (art. 51 del TUIR). Vediamo le principali novità.

Il legislatore persegue tali obiettivi attraverso un ampliamento del campo di applicazione oggettivo della disciplina dell’art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 TUIR, nella parte in cui si individuano gli elementi che riguardano il “welfare” e che non concorrono, anche parzialmente, a formare il reddito di lavoro dipendente.

La Legge di Stabilità 2016 opera, quindi, su due elementi:

1) generalità di opere e servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (cfr. art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR),

2) servizi specifici di educazione ed istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, ludoteche, centri estivi ed invernali e per borse di studio a favore di familiari, e servizi di assistenza ed a familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter) del TUIR).

Introdotta la possibilità di riconoscere i beni e servizi di cui sopra, attraverso voucher cartacei o elettronici (art. 51, comma 3-bis del TUIR).

In considerazione delle regole sulla “armonizzazione fiscale e contributiva”, le novità della legge di stabilità hanno ricadute sia in merito agli aspetti di natura fiscale che a quelli di natura contributiva.

Per coloro i quali siano interessati ad approfondire la tematica innanzi riassunta, si informa che sul sito di Confagricoltura Bologna (http://www.confagricoltura.org/bologna/) è pubblicata una nota più completa sull’argomento.

(M. Mazzanti)