C.P.L. Provincia di Bologna

Rinnovato il Contratto Provinciale Operai Agricoli.

In data 27 maggio u.s. è stata raggiunta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del C.P.L. operai Agricoli e Florovivaisti per la provincia di Bologna.

Il nuovo contratto decorre, per gli aspetti economico – normativi, dal 1° giugno 2021.

Vediamo, in sintesi, le parti più rilevanti dell’intesa.

Relazioni Sindacali

Definito il quadro delle relazioni sindacali, attraverso la rimodulazione dei compiti dell’Osservatorio e l’articolato sul Comitato per la sicurezza; istituito il sistema negoziale di riferimento per l’attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza (R.L.S.T.).

Part – time

Il C.P.L. ha, in parte, modificato la norma contenuta nel C.C.N.L., riducendo il monte orario minimo.

In pratica, il nuovo articolato ha stabilito che:

  • i limiti per prestazioni settimanali sono pari a 18 ore, per prestazioni mensili sono pari a 52 ore e per prestazioni annuali sono pari a 450 ore; tali limitazioni d’orario dovranno preferibilmente essere rese nell’ambito di part time verticali;
  • per le “attività peculiari temporanee” presenti negli agriturismi, maneggi, spacci o negozi aziendali per la vendita diretta, fattorie didattiche, le mansioni interessate di carattere esecutivo, per il cui svolgimento non necessitano particolari conoscenze ed esperienze, le prestazioni non potranno d’ordinario essere inferiori a 8 ore settimanali.

Apprendistato

Con norma interpretativa, il C.P.L. ha regolato gli aspetti retributivi inerenti il contratto di apprendistato, stabilendo il corretto alveo economico in rapporto alla classificazione del personale.

Classificazione

Sostanzialmente stabilizzato il sistema classificatorio, salvo l’impegno delle parti di rivedere i profili professionali alla luce del mutamento tecnologico in agricoltura; inseriti nuovi profili all’area 3 (Comune A e Comune B).

In particolare, si segnala l’inserimento del profilo relativo ai lavoratori “addetti in magazzino/cantina/serra/stalla al carico/scarico/movimentazione agevolata delle merci, alla preparazione, con selezione manuale, dei prodotti per l’alimentazione degli impianti automatici o semi automatici anche di confezionamento dei prodotti ortofrutticoli” al livello 1° – Comune A (salario orario € 10,07) e del profilo relativo ai lavoratori “addetti in magazzino/cantina/serra/stalla alla preparazione e posizionamento dei prodotti per l’alimentazione degli impianti automatici o semi automatici, anche di confezionamento dei prodotti ortofrutticoli;  pulizia generiche in magazzino/cantina/serra/stalla; operazioni di movimentazione manuale di merci e di facchinaggio in genere” al livello 1°  – Comune B (salario € 8,37).

Con norma sperimentale è stato, poi, individuato un percorso formativo per il personale a tempo determinato, in forza all’azienda, che nell’anno precedente non abbia superato le 100 giornate di lavoro.

La norma prevede per il personale adibito a lavori di:

  • potatura,
  • conduzione mezzi meccanici e macchine agricole,
  • lavorazioni in magazzino / serra / cantina,

al fine di acquisire la predetta professionalità specifica, non posseduta dal lavoratore, di applicare nell’ambito di una assunzione ex art. 21 CCNL, il differenziale salariale inferiore di due livelli rispetto al livello proprio della mansione, per le prime 52 giornate e di un livello per il residuo fino ad un massimo di 104 giornate complessive nell’anno (80 per gli addetti alle lavorazioni al coperto).

Az. Agrituristica – Flessibilità /Variazione orario

Il nuovo C.P.L., in via transitoria, ha stabilito che, in relazione alla emergenza sanitaria Covid-19, per il periodo 1° giugno 2021-31 dicembre 2022, alle aziende agrituristiche che abbiano usufruito delle misure stabilite dal D.L. n. 19/2020 e s.m.i. ed atte ad assicurare il reddito al personale dipendente, é riconosciuta la facoltà di utilizzare la flessibilità d’orario (44 ore settimanali) nell’ambito di tutta l’annata. Per il personale O.T.Det., in caso di mancato recupero, si darà luogo alla retribuzione del residuo con la mensilità di dicembre.

Salario

Il C.P.L. ha, con decorrenza del 1° giugno 2021, stabilito un aumento salariale pari alla percentuale dell’1,7 da calcolare sul salario contrattuale vigente al 31 dicembre 2019. Non sono previsti arretrati per il periodo di carenza contrattuale e cioè dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2021.

Bilateralità Cassa Cimaav

Il C.P.L. ha definito il sistema della bilateralità per la riforma della Cassa Extralegem, C.I.M.A.A.V., attualmente operativa ed in relazione ai compiti delegati dalla contrattazione nazionale C.C.N.L. (artt. 62, 63, 6, 8, 9 e 10 e relativi allegati al CCNL). Definiti i compiti della bilateralità, senza oneri diretti per le aziende (visite mediche per O.T.det., formazione/informazione, sicurezza). Stabiliti, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, interventi aggiuntivi di “Welfare” (integrazione per lavoratrici madri, indennità per il licenziamento degli O.T.Ind., lavoratori con gravi patologie, lavoratrici vittime di violenza di genere).

Il C.P.L. ha definito, sempre con decorrenza dal 1/01/2022, il contributo giornaliero ordinario in favore della cassa (oggi CIMAAV – EBAT)  pari ad € 0,3342 di cui 0,1826 a carico del datore di lavoro ed € 0,1516 a carico del lavoratore.

Il contributo CAC resta fissato, dal 1/01/2022, ad € 0,2158 giornaliere, di cui € 0,1230 a carico del datore di lavoro ed € 0,0928 a carico del lavoratore.

Le Parti, relativamente alle aziende agricole, hanno stabilito la misura del contributo CIMAAV – EBAT per il finanziamento della bilateralità nella misura di € 0,2000 giornaliere di cui € 0,1300 posto a carico dei datori di lavoro e 0,0700 a carico dei lavoratori. Nell’ambito della quota  posta a carico dei datori di lavoro,  € 0,1100 sono devoluti alle misure previste sulla sicurezza e la quota di € 0,0200 è devoluta alle misure in materia di Welfare contrattuale, così come allo stesso scopo è destinata la quota prevista a carico dei lavoratori. Immutato quindi il contributo C.I.M.A.A.V. – per il periodo di vigenza del CPL – che è complessivamente pari ad € 0,75 giornalieri, di cui € 0,4356 sono a carico del datore di lavoro ed € 0,3144 sono a carico del lavoratore.

C.P.L. Prov. di Bologna 27.05.21 – I (PDF, 1,21 Mb )

C.P.L. Prov. di Bologna 27.05.21 – II (PDF, 1,24 Mb )

Schema excell Tabelle Salari dal 01-06-22

Schema excell Tabelle Salari dal 01-01-23

Schema excell Tabelle Salari dal 01-06-23


Ultima modifica: 25 Gennaio 2024