Primo insediamento e Società

L’attuale piano di sviluppo rurale nella misura relativa ai primi insediamenti prevede, nel caso di insediamento del giovane in una società, un forte squilibrio dei poteri della società che divengono, di fatto, tutti a favore dello stesso rendendo praticamente terza la figura degli altri soci.

La normativa in vigore infatti cita:

se il/i giovani agricoltori si insediano in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto, nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il/i soci giovani agricoltori dovranno essere anche amministratori della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà inoltre avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità dell’amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell’impresa, inclusi gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, in materia di collocamento, contributivi, previdenziali, fiscali.

Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il/i soci giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare lufficio di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità dell’amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell’impresa.

Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute almeno per l’intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

Detta norma, molto probabilmente redatta con intento antielusivo o con la funzione di evitare interposizioni di persone, nella realtà si trasforma in un boomerang in quanto riduce di fatto l’inserimento dei giovani nelle compagini sociali. Le società infatti sono sistemi complessi e che vivono di equilibri interni che necessitano di pesi e contrappesi che non possono essere sbilanciati.
Il problema diventa ancora più cogente nel caso di società di persone senza legame di parentela.

Quale socio infatti accetterebbe una società così sbilanciata dove il giovane, talvolta magari meno esperto, ha i pieni ed esclusivi poteri? In questo senso urge da parte della Regione nel prossimo PSR una revisione della norma affinché ci possa essere il giusto rapporto nella compagne sociale affinché la stessa possa costituirsi e vivere una vita sociale equilibrata.


Ultima modifica: 15 Marzo 2021