Versamento acconto Imu 2023

Anche quest’anno la prima rata dell’IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno. 

L’art. 1, comma 762, Legge n. 160/2019, prevede infatti che il versamento dell’IMU possa essere effettuato in due rate:

  • la prima, in scadenza il 16 giugno di ogni anno, pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente (applicando le aliquote e le detrazioni previste per l’anno precedente);
  • la seconda, in scadenza il 16 dicembre di ogni anno, pari all’imposta effettivamente dovuta nell’anno di riferimento, al netto di quanto già versato con la prima rata, applicando le aliquote deliberate dal Comune.

I soggetti passivi dell’imposta

In generale, i soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario dell’immobile o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

Tra i soggetti passivi IMU, inoltre, rientrano l’utilizzatore di immobili detenuti in locazione finanziaria (anche da costruire o in corso di costruzione), il concessionario di aree demaniali in regime di concessione, nonché il genitore assegnatario dell’ex casa familiare a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà.

In presenza di più soggetti passivi in relazione ad un medesimo immobile, ciascuno di essi è titolare di un’autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive.

Gli oggetti passivi dell’imposta

Sono assoggettati all’IMU i fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale.

La base imponibile IMU è, tuttavia, ridotta del 50% per:

  • i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno nel quale sussistono tali condizioni);
  • le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) qualora ricorrano determinate condizioni.

Dal 2021, inoltre, l’imposta è ridotta al 50% per le unità abitative possedute da pensionati residenti all’estero (purché gli immobili non siano locati o concessi in comodato).

Esenzioni a regime

L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale dei contribuenti. 

Tuttavia, restano comunque assoggettate all’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie catastali:

  • A/1, ossia abitazioni di tipo signorile;
  • A/8, ossia abitazioni in ville;
  • A/9, ossia castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico.

Su tali immobili l’imposta è dovuta con applicazione dell’aliquota ridotta (0,5%) ed è possibile applicare la detrazione di 200 euro (i comuni, tuttavia, possono incrementare l’aliquota fino allo 0,6%, oppure diminuirla fino al totale azzeramento).

Nella definizione di “abitazione principale” rientra l’immobile in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. A seguito delle novità apportate dall’art. 5-decies, D.L. n. 146/2021, qualora il nucleo familiare abbia la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, ubicati nello stesso Comune o in Comuni diversi, il trattamento IMU accordato all’abitazione principale e alle relative pertinenze è applicabile ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Si ricorda, inoltre, che la Corte costituzionale ha stabilito che ciascun possessore di immobili ha diritto all’esenzione dal tributo, a condizione che abbia residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile, e a prescindere dalla residenza e dalla dimora del coniuge o del convivente. Di conseguenza, nell’ipotesi di coniugi che risiedono e dimorano abitualmente in immobili diversi, di cui ciascuno è proprietario, è possibile fruire dell’esenzione per la propria abitazione principale, a prescindere dalla residenza e dimora abituale degli altri componenti il nucleo familiare.

L’esenzione dall’IMU è poi accordata ai terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola (comprese le società agricole), indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A, Legge n. 448/2001;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/1977 (sulla base dei criteri dettati dalla C.M. n. 9 del 14 giugno 1993).

Sul punto si ricorda che l’art. 78-bis, D.L. n. 104/2020, ha stabilito, con effetto retroattivo peraltro, che tale esenzione IMU si applichi anche per i:

  • soci di società di persone, esercenti attività agricola e in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
  • pensionati coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che continuano a svolgere l’attività agricola e mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
  • familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola come coltivatori diretti.

Ai fini dell’imposta, le aree fabbricabili coltivate e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sono considerate terreni agricoli. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale fictio iuris trova applicazione anche a favore dei comproprietari delle aree fabbricabili coltivate e condotte da coltivatori diretti e IAP.

Si ricorda che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine:

– il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;

– il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2023, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.

In vista della prossima scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2023, Confagricoltura Parma è a richiedere di comunicare qualunque variazione, intervenuta (o che interverrà) nel periodo 01/01/2023-16/06/2023, riguardante il possesso e/o la destinazione degli immobili soggetto all’imposta. In particolare: acquisti (allegare atto d’acquisto); vendite (allegare atto di cessione); variazione di rendita (allegare lettera ricevuta da Agenzia del Territorio); variazione dati catastali (allegare lettera ricevuta da Agenzia del Territorio); cambio destinazione (Es. da sfitto a locato e viceversa, da altri usi ad abitazione principale e viceversa, …); affitti percepiti in virtù di contratti di locazione nonché la tipologia di contratto di locazione stipulato (ordinario, a cedolare secca, a canone concordato, …).  locazioni brevi: contratti di locazione di immobili ad uso abitativo la cui durata è inferiore ai 30 giorni. In tal caso, allegare contratto di locazione breve e indicare se chiesto l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e questi intervengono anche nell’incasso dei canoni derivanti dai contratti di locazione breve; eventuale adesione all’opzione della cedolare secca per gli immobili locati.

Confagricoltura Parma rimane a disposizione presso i propri uffici per eventuali chiarimenti.

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