Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

Confagricoltura Parma informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, con la quale, in ragione dell’emergenza climatica in atto, richiama l’attenzione dei propri Uffici territoriali sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.

Sul tema è intervenuto anche l’Inps con messaggio n. 2729/2023, confermando la possibilità di fare ricorso al trattamento di integrazione salariale (in particolare per gli operai e per gli impiegati agricoli a tempo INDETERMINATO) in caso di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate.

Valutazione del rischio da calore e attività interessate

La valutazione del rischio da calore, come noto, rientra nell’ambito della valutazione dei rischi (art. 28, d.lgs. n. 81/2008) e richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione. L’Ispettorato evidenzia come l’esposizione eccessiva allo stress termico comporti l’aumento del rischio infortunistico, atteso che la prestazione lavorativa espone a situazioni particolari di vulnerabilità. Tra i settori maggiormente interessati – ovvero quelli in cui le mansioni comportano attività non occasionale all’aperto – l’INL richiama anche il settore agricolo.  

INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ ISPETTIVE 

Il personale ispettivo è chiamato, quindi, a verificare la presenza nel DVR della valutazione  del rischio da calore e delle relative misure di prevenzione e protezione previste. In difetto potrà procedere ad emettere il verbale di prescrizione, e/o ad impartire un ordine alla Polizia Giudiziaria. Ne consegue, in tale ipotesi, la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa delle lavorazioni interessate sarà condizionata – precisa l’INL – all’adozione di tutte le misure necessarie atte a evitare/ridurre il rischio. 

Trattamento di integrazione salariale – CISOA

L’Inps, inoltre, ha espressamente confermato che per il settore agricolo, e in particolare per gli operai e per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato che possono essere maggiormente interessati dai rischi derivanti dall’esposizione a temperature eccessive, lo strumento di sostegno al reddito da chiedere in questo caso è la CISOA.

Viene infatti ribadita la possibilità per il datore di lavoro, di chiedere il trattamento di integrazione salariale nelle seguenti ipotesi:

  • nel caso di temperature elevate, ovvero superiori a 35 gradi;
  • quando il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori dovute a temperature eccessive.

Inoltre, sempre nel citato messaggio, l’Istituto di previdenza precisa che la valutazione dell’integrabilità della causale va svolta tenendo conto della tipologia di lavorazione e delle modalità con cui viene svolta, in quanto la temperatura percepita può essere più alta rispetto a quella realmente registrata: anche temperature inferiori ai 35 gradi possono dare diritto ad accedere al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

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