Raccolta occasionale di tartufi

Entro il prossimo 16 febbraio 2023, i raccoglitori occasionali di tartufi, altri prodotti non legnosi e piante officinali sono tenuti al versamento della relativa imposta sostitutiva. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato a mezzo Modello F24 ELIDE.

L’art. 1, comma 692, Legge n. 145/2018, prevede che i redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classificazione ATECO “02.30” e quelli derivanti dalla raccolta di piante officinali spontanee siano assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

Il versamento dell’imposta sostitutiva, in particolare, interessa le persone fisiche i cui corrispettivi percepiti dalla vendita dei sopraindicati prodotti non superino la soglia annua di 7.000 euro, in possesso del titolo di raccolta rilasciato, per uno o più prodotti, dalla Regione o da altri enti subordinati.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato:

  • entro il prossimo 16 febbraio
  • nella misura di 100 euro;
  • a mezzo Modello F24 ELIDE, indicando:
  • nella Sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il Codice Fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
  • nella Sezione “ERARIO ED ALTRO”: nel campo “TIPO”, la lettera “R”; nel campo “CODICE”, il codice tributo “1853”; nel campo “ELEMENTI IDENTIFICATIVI”, i dati del titolo di raccolta del prodotto prevalente e degli eventuali altri prodotti; nel campo “ANNO DI RIFERIMENTO”, il periodo imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “aaaa”. Nel campo “ELEMENTI IDENTIFICATIVI”, in particolare, deve essere indicato il codice che identifica la Regione che ha rilasciato il titolo di raccolta (qualora il titolo sia stato rilasciato da un ente subordinato, deve essere comunque indicato il codice della Regione), seguito dal codice della tipologia di prodotto prevalente, dal numero del titolo di raccolta e dai codici delle eventuali altre tipologie di prodotti.

In conclusione, si evidenzia che la copia della delega di pagamento, attestante il versamento dell’imposta sostitutiva in esame, deve essere consegnata agli acquirenti dei tartufi e dei prodotti similari.

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