Lettere di compliance sui ritardi per fatture e scontrini elettronici

C’è la possibilità di sanare gli errori relativi alla trasmissione oltre i termini di legge:

  • delle fatture elettroniche (nella generalità dei casi oltre i 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione);
  • dei corrispettivi telematici giornalieri (oltre i 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione).

L’Agenzia delle Entrate, trasmette ai titolari di Partita IVA, tramite PEC, un’apposita comunicazione contenente l’invito a verificare le possibili irregolarità riscontrate, chiedendo di fornire, direttamente o mediante un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni, i chiarimenti necessari a giustificare le presunte anomalie.

L’invio da parte dell’Agenzia delle comunicazioni in esame è finalizzato a “sollecitare” i contribuenti alla regolarizzazione tramite gli specifici istituti previsti dalla “tregua fiscale” introdotte dalla Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023 entro il 31 marzo 2023

L’opportunità di fruire della Tregua fiscale

In particolare, qualora la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche o dei corrispettivi telematici non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA, è possibile fruire della SANATORIA DEGLI ERRORI FORMALI di cui all’art. 1, commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022.

Tale sanatoria consente di regolarizzare le violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, con il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni stesse. Il pagamento può essere eseguito in due rate di pari importo, da versare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 (la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle predette somme e con la rimozione delle irregolarità commesse).

Qualora, invece, la tardiva trasmissione abbia determinato anche la tardiva liquidazione del tributo, la VIOLAZIONE DIVIENE SOSTANZIALE ed è quindi possibile fruire (soltanto) del RAVVEDIMENTO SPECIALE di cui all’art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022.

Tale definizione agevolata, esperibile in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, richiede il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all’imposta e agli interessi.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023; sulle rate successive alla prima, da corrispondere entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione dell’irregolarità, o dell’omissione, ed il versamento (unica soluzione o prima rata) delle somme dovute entro il 31 marzo 2023.

Decorso il termine del 31.3.2023, resta ferma la possibilità per il destinatario della comunicazione di regolarizzare gli errori/violazioni tramite il ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, “beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse”.

Considerati i tempi stretti per analizzare le comunicazioni ricevute ed i tempi per effettuare le opportune correzioni si invitano gli associati a controllare nei prossimi giorni la propria posta elettronica certificata e nel caso di ricezione delle comunicazioni in oggetto di trasmetterle immediatamente ai nostri Uffici Tributari e fiscali.

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