Credito d’imposta per energia elettrica e gas naturale

I decreti “Ucraina” e “Aiuti” hanno definito un credito d’imposta a favore delle imprese per fornire un sollievo in merito alle conseguenze dei rincari subiti nelle forniture di energia elettrica e gas. 

Sono previsti aiuti sia per le aziende “energivore” (aziende con consumi rilevanti) che per le “non energivore”.

Per l’energia elettrica alle imprese “non energivore” è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente acquistata e utilizzata nel secondo trimestre del 2022. 

Per poter ottenere il credito fiscale è necessario che le imprese siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e che l’incremento del costo relativo al KWh fra il 1° trimestre 2019 e il 1° trimestre 2022 sia stato superiore al 30%, una condizione questa che in pratica è sempre verificata, salvo che l’azienda non disponga di contratti a prezzo fisso a lunga scadenza.

Analoga agevolazione è prevista per il gas, con lo stesso schema: imprese “gasivore” e “non gasivore”: per queste ultime, e purchè abbiano subito un aumento del costo del gas superiore al 30%, il credito di imposta è del 25% per il solo 2° trimestre 2022, delle spese sostenute per l’acquisto di gas effettivamente utilizzato. 

Il credito di imposta può essere portato in detrazione entro il 31 dicembre 2022.

Ora che il secondo trimestre è concluso le aziende sono chiamate a determinare il valore dei crediti d’imposta. Ma i conteggi per determinare l’importo esatto del credito fiscale a cui si ha diritto non sono sempre semplici, per questo è importante la previsione introdotta nel decreto “Aiuti” in sede di conversione: il nuovo comma 3-bis prevede l’obbligo per il fornitore di energia di comunicare, su richiesta dell’impresa, l’incremento certificato dei costi e il credito d’imposta spettante. Obbligo che però vale solo per il 2° trimestre 2022, e solo nei confronti delle imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono DALLO STESSO VENDITORE del 1° trimestre 2019. La comunicazione dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus, quindi il 29 agosto. 

Con la Delibera 373 del 29 luglio 2022, ARERA, l’Autorità di regolazione in materia energetica, ha definito nei dettagli i contenuti della comunicazione che il fornitore deve inviare all’azienda, nonché le sanzioni per gli inadempienti.

Attenzione però: il fornitore di energia è tenuto a fornire i conteggi all’azienda cliente solo su esplicita richiesta di quest’ultima, richiesta che deve essere inoltrata, anche mediante semplice email, al venditore entro il 29 agosto 2022. 

La richiesta non presenta formalità particolari, l’oggetto può essere una frase del tipo: “Richiesta calcolo credito di imposta ex delibera Arera 373/2022 del 29/07/2022” e come testo “Richiediamo quanto in oggetto” oltre ovviamente a tutti i dati necessari a identificare l’utenza. 

Al fine di valutare la convenienza a beneficiare dei crediti in oggetto occorre tenere in considerazione:

  • Costo della pratica: la norma agevolativa che permette di evitare la complessità dei calcoli “fai da te” non è per tutti. Le imprese che hanno cambiato fornitore, le energivore e le gasivore devono verificare in autonomia la spettanza del credito. Calcolo di non facile determinazione e che spesso richiede specifiche competenze tecniche. Spesso si consiglia il ricorso a specifici professionisti;
  • I tempi di utilizzo: le agevolazioni prevedono l’uso in compensazione (in alternativa alla cessione integrale del credito) entro il 31 dicembre 2022, con la conseguenza che il beneficio è limitato agli utilizzi che effettivamente si riuscirà ad effettuare.

Gli uffici di Confagricoltura Parma sono a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alle operazioni da mettere in atto. 

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