Il decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023, che recepisce la direttiva dell’Unione Europea 2021/2118, ha introdotto importanti modifiche normative riguardanti l’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i veicoli a motore.
Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 23 dicembre 2023, per il mondo agricolo sono operative a partire dallo scorso 30 giugno 2024.
Che cosa cambia?
La principale e più sostanziale modifica riguarda l’obbligo assicurativo dei veicoli. Al fine assicurativo è considerato veicolo qualsiasi mezzo a motore mosso esclusivamente da forza meccanica con una velocità massima progettuale superiore a 25 chilometri orari, oppure un peso netto massimo superiore a 25 chili e una velocità di progetto massima superiore a 14 chilometri/ora, e qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno. Tra i veicoli rientrano anche tutti i mezzi con caratteristiche atipiche, tra cui le macchine agri- cole d’epoca e di interesse storico o collezionistico.
Dal 30 giugno 2024 l’assicurazione per la responsabilità civile (RC) è obbligatoria anche per i veicoli custoditi o in circolazione in aree private.
In sostanza un veicolo deve essere sempre assicurato a prescindere dalle sue caratteristiche, dalla circostanza che sia fermo o in movimento o in sosta sulla strada o in aree private.
Parimenti, la legge estende l’obbligo di copertura assicurativa anche per qualsiasi rimorchio, indipendentemente dal fatto che sia agganciato o meno a un veicolo ed ovunque posto (c.d. rischio statico).
Con circolare 4054 del 8/2/2024 il Ministero dell’Interno ha chiarito che, ai fini della circolazione, deve essere considerato coperto da assicurazione il rimorchio agganciato ad un veicolo idoneo al traino avente una valida polizza assicurativa.
Il Ministero ha altresì stabilito che resta valida, ai fini dell’adempimento dell’obbligo assicurativo, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze (libro matricola).
Le deroghe all’obbligo assicurativo
Il decreto introduce alcune deroghe all’obbligo assicurativo per i veicoli:
– non idonei all’utilizzo ad esempio perché privi di una parte essenziale per il funzionamento (come motore o ruote);
– posti sotto sequestro o fermo amministrativo;
– ritirati dalla circolazione (destinati alla rottamazione e senza carta di circolazione).
La normativa prevede anche la possibilità di sospendere volontariamente la copertura assicurativa per mancato utilizzo (utilizzo temporaneo). Questo può però avvenire per un periodo massimo complessivo di 10 mesi nell’arco dell’annualità assicurativa, raggiungibile anche attraverso più periodi di sospensione con successiva riattivazione da comunicare entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.
Le sanzioni
Per la violazione dell’obbligo assicurativo la sanzione varia da 866 a 3.464 euro. Nel caso in cui sia accertato l’utilizzo improprio della facoltà di sospensione volontaria dell’assicurazione, la sanzione sarà aumentata della metà rispetto agli importi precedenti.