Whistleblowing – le regole per i datori di lavoro del settore privato

Con il recente Decreto Legislativo n. 24/2023  si è dato concreto corso nel nostro paese alla Direttiva dell’Unione Europea (UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019) concernente la tutela e le regole per proteggere i dipendenti che, avendo rilevato la commissione di illeciti all’interno della propria realtà lavorativa, segnalino le predette violazioni all’autorità mediante specifiche procedure.

Essendo un istituto di derivazione anglosassone l’istituto è denominato “whistleblowing” e l’informatore “whistleblower”.

Gli illeciti potranno essere amministrativi, contabili, civili e penali cosi come i datori interessati saranno sia enti pubblici che aziende private.

L’informatore potrà segnalare illeciti, frodi o pericoli propri del contesto lavorativo in cui il soggetto opera e che sono di detrimento dell’interesse pubblico e/o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o del soggetto datoriale  privato. Sulla materia in Italia era già stata emanata la Legge 30 novembre 2017 n. 179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, con la nuova disciplina sono ampliati gli ambiti applicativi.

La richiamata Direttiva (UE) 2019/1937 ha esteso la disciplina, parificando le regole per tutti i settori (pubblici e privati), stabilendo norme per favorire l’emersione di illeciti. Il Decreto Legislativo n. 24/2023 si applica a tutti i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo, che hanno alle proprie dipendenze almeno cinquanta lavoratori, vuoi con contratti di lavoro a tempo indeterminato od a tempo determinato. La norma di tutela si applica anche ai collaboratori, ai lavoratori autonomi e professionisti, ai volontari e ai tirocinanti e persino agli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le segnalazioni possono essere rese in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale; è bene sapere che per le segnalazioni interne in forma orale queste dovranno essere effettuate attraverso “linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole” .

I datori dovranno obbligatoriamente all’uopo istituire sistemi procedurali specifici ed idonei a ricevere le predette segnalazioni di illecito le cui caratteristiche di progettazione, messa in opera e gestione dovranno garantire la riservatezza dell’identità dell’informatore autore della segnalazione così come regola per la protezione dei soggetti terzi citati eventualmente  nella segnalazione di illecito.  Le violazioni rilevate e segnalate dall’informatore sono riferibile a: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ex decreto legislativo 231/2001, violazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dalla 231/2001; atti od omissioni lesivi gli interessi finanziari dell’Unione ovvero riguardanti il mercato interno comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

La gestione della procedura potrà essere appannaggio di uffici “autonomi”  interni all’azienda oppure potrà essere affidata a soggetti terzi “autonomi” opportunamente formati; nei casi più rilevanti e gravi la segnalazione del “whistleblower” potrà essere effettuata anche attraverso il canale di segnalazione dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

Per la procedura di attivazione dei canali di segnalazione è prevista una preventiva consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative. Ovviamente la norma prevede le solite (ed enormi per non dire sguaiate) sanzioni a carico del datore di lavoro; prevista – in caso di ritorsioni od ostacoli (o tentativi di ostacolo) all’informazione o nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di riservatezza – la sanzione amministrativa  da € 10.000,00 ad € 50.000,00; così come si prevede la stessa sanzione qualora il datore di lavoro non abbia istituito i citati canali di segnalazione o nel caso in cui sia stata omessa la  adozione delle  procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni; l’accertamento e la applicazione delle sanzioni è affidata all’ANAC.

Previste incredibilmente sanzioni minori (da € 500,00 ad € 2.500,00) in caso di accertamento della responsabilità penale dell’informatore per i reati di diffamazione o di calunnia. Le nuove regole sono entrate in vigore il 15 luglio 2023, per le aziende private con una media nell’ultimo anno di più di 250 lavoratori subordinati e saranno attive dal prossimo 17 dicembre 2023 per i datori privati che abbiano viceversa, nello stesso periodo, una media di dipendenti tra 50 e 249.

Dato che la norma non brilla per semplicità e chiarezza non si prevede nulla di buono! Un passo ulteriore sulla strada dell’imbarbarimento del mondo del lavoro: le tutele astrattamente giuste poiché esagerate, olistiche ed onnivore sono e resteranno velleitarie ed inutilmente perniciose.

(M. Mazzanti)