Welfare ed Enti Bilaterali: l’Agenzia delle Entrate si esprime.

Welfare ed Enti Bilaterali: l’Agenzia delle Entrate si esprime.

Con risposta ed interpello, del 4 ottobre 2018, n. 24, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in ordine al trattamento fiscale da applicare ai contributi che vengono versati dalle aziende (e dai lavoratori) agli enti bilaterali (di carattere contrattuale collettivo), enti deputati alla erogazione, ai lavoratori dipendenti, di prestazioni per il sostegno del reddito e di benefit ricollegabili al Welfare contrattuale.
L’interpello era relativo ad interventi, gestiti dall’ente bilaterale sindacale sulla base di regole statutarie, quali somme a sostegno del reddito, finalizzare a integrare il reddito dei lavoratori nell’ambito dell’assistenza per casi specifici, premio per la nascita del figlio, contributo malattia o per infortunio, iscrizione al nido / materna, alla scuola secondaria di primo grado e permesso per legge n. 104 del 1992.
La fattispecie relativa alla ditta istante contemplava altresì come ulteriore elemento il fatto che le somme devolute al “Welfare”, gestite dall’ente bilaterale, venivano erogate dal datore di lavoro al lavoratore per conto dell’ente bilaterale, che rimborsava – poi – al datore le somme medesime.
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che cosa si debba intendere per enti bilaterali.
Al riguardo sono tali (secondo la Legge n. 30/2003 ed il D.Lgs. n. 276/2003) gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: … la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; … la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; … ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Secondo l’Agenzia la questione circa le problematiche di natura tributaria che sorgono in relazione agli enti bilaterali si debbono leggere sulla base del trattamento fiscale dei contributi versati all’ente, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti medesimi. Sulla base di alcune tesi elaborate (avuto riguardo alle casse edili, enti bilaterali antesignani ) l’Agenzia ritiene, per quanto riguarda i contributi pagati dal datore e dai lavoratori all’ente bilaterale, che questi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei “… contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”; secondo l’Agenzia, quindi, la norma non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.
A fronte di tale interpretazione, i contributi versati, in favore dei propri dipendenti, dalla società istante all’ente bilaterale risulteranno imponibili ai sensi del principio di onnicomprensività sancito dal comma 1, dell’art. 51, del TUIR.
Relativamente alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali, l’Agenzia sostiene che il relativo trattamento fiscale, sulla base di princìpi generali dell’ordinamento tributario, porta ad assoggettare a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi e consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente che sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire. In sintesi, le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido / materna, nonché di permesso per legge n. 104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR non rilevano ai fini fiscali. L’Agenzia delle Entrate viceversa, per quanto riguarda il Welfare contrattuale ad esempio per le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, precisa che nel concetto di borsa di studio sono da ricomprendere le somme, gli assegni, i premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale ovvero quelle elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un’attività di studio o di formazione.
In ragione di quanto sopra, pertanto, i contributi per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Secondo i migliori interpreti, poi, tali somme comunque non concorrono a determinare l’imponibile ai fini contributivi ex lege n. 153/1969, salvo eventualmente il solo contributo di solidarietà (10%).
(M. Mazzanti)