VOUCHER: MODIFICATO IL JOBS ACT .

Voucher: modificato il Jobs Act .

Il Governo, nella riunione di venerdì 10 giugno u.s., ha approvato la bozza di schema di decreto legislativo che integra, ed in gran parte modifica, le disposizioni dei decreti legislativi del Jobs Act (decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2016); in particolare, aderendo alle pressioni sindacali, il Consiglio dei Ministri ha modificato le norma sui c.d. Voucher. Il sistema normativo definito dal D.Lgs. n. 81/2015 (artt. 48 e 49) è stato sostanzialmente modificato, irrigidendo le regole e discriminando ulteriormente il settore agricolo.

Datori di lavoro non agricoli / professionisti

In primo luogo, similarmente a quanto avviene per il lavoro intermittente, la nuova norma prevede che il datore di lavoro / committente interessato alla prestazione con lavoro accessorio (appunto il voucher) è obbligato, almeno 60 minuti prima dell’inizio del lavoro, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (il nuovo ente ispettivo previsto dal Jobs Act), mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici od il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

Datori di lavoro agricoli

I committenti imprenditori agricoli sono viceversa tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità sopra viste, i dati anagrafici od il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

In secondo luogo, il settore agricolo è escluso dall’applicazione del limite previsto per i committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a euro 2.000 per ciascun committente. L’esclusione risulta motivata in ragione delle peculiarità del settore agricolo, in quanto l’utilizzo del voucher in agricoltura è già oggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad altri limiti (attività agricole di carattere stagionale); prestazioni da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni solo qualora iscritti regolarmente ad un corso di studi presso un istituto di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell’anno regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitari, ulteriormente è previsto per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro).

Pubblichiamo il testo della nuova normativa, come integrata dall’odierno decreto di modifica.

Art. 1 (Modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2015)

Al decreto legislativo n. 81 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 48, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori non agricoli o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.»;
  2. b) all’articolo 48, comma 3, l’alinea è sostituito dal seguente: «3. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in agricoltura nei limiti di cui al comma 1, primo periodo, con riferimento:»;
  3. c) all’articolo 49, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo e la durata della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

(M. Mazzanti)