VOUCHER: LE NUOVE OPPORTUNITÀ – CIRCOLARE I.N.P.S.

Voucher: le nuove opportunità – Circolare I.N.P.S.

L’art. 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017(pubblicata in G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) ha introdotto, tra mille polemiche, le prestazioni di lavoro occasionali. Sulla materia è intervenuta la circolare INPS n. 107 del 5 luglio u.s.. La disposizione normativa prevede, per i datori di lavoro, la possibilità di utilizzare prestazioni di lavoro occasionali, secondo due modalità: il Libretto Famiglia (denominato anche “LF”) ed il Contratto di prestazione occasionale (denominato anche “Cpo”). La legge definisce le prestazioni di lavoro occasionali intendendosi come tali le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei limiti economici, riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa: A) per ciascun prestatore, avuto riguardo alla totalità degli utilizzatori, il compenso potrà essere non superiore a 5.000 euro – art. 54 bis, comma 1, lett. a); B) per ciascun utilizzatore, avuto riguardo alla totalità dei prestatori, con compensi di importo non superiore a 5.000 euro – art. 54 bis, comma 1, lett. b); C) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, potrà ammontare ad importi non superiori a 2.500 euro – art. 54 bis, comma 1, lett. c). Tali importi sono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La circolare INPS specifica, inoltre, rispetto al limite di cui alla precedente lettera b), che al fine del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie: 1) soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 2) giovani con meno di venticinque anni di età, quando regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; 3) persone disoccupate; 4) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Le categorie di cui sopra sono peraltro quelle ammesse nell’ambito del settore agricolo. I compensi erogati non incidono sullo status di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; i compensi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La norma prevede, poi, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (cioè di 365/366 giorni). Per il settore agricolo, il limite è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione oraria individuata dai CCNL. Non si può ricorrere a prestazioni di lavoro occasionali per i lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa; analogamente per i casi in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause ed ai riposti settimanali come previsti per i nomarli lavoratori (D.Lgs. n. 66/2003). Rispetto ai vecchi “voucher” il compenso è corrisposto dall’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione. Il pagamento avviene unicamente attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell’indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali di Poste Italiane S.p.A.. La gestione delle prestazioni occasionali, compresi i pagamenti, è resa da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile accedendo al sito internet dell’Istituto – www.inps.it – al servizio: Prestazioni Occasionali.

Contratto di prestazione occasionale.

Come detto i voucher sono stati sostituiti in particolare con questa tipologia contrattuale (Cpo). La circolare INPS precisa che il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. La misura del compenso è fissata dalle parti, ma non potrà essere inferiore, salvo quanto già detto per il settore agricolo, al livello minimo, stabilito in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. L’importo giornaliero non può essere inferiore alla misura minima corrispondente a quattro ore lavorative, pari quindi a € 36,00, ciò anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. Al compenso, si applicano con oneri a carico dell’utilizzatore: – contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %; – premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %. In pratica per un compenso minimo orario di € 9,00, la misura del costo ulteriore per l’utilizzatore dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL). Sui versamenti sono dovuti inoltre gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %. Non è possibile utilizzare il contratto di cui si discute per i datori di lavoro con più di cinque lavoratori a tempo indeterminato (comprendendosi anche le figure degli apprendisti). Ai fini del computo si includono i dipendenti di ogni qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc…), si computano anche i lavoratori part – time nonché i lavoratori intermittenti in rapporto all’effettivo orario svolto. La media occupazionale, precisa l’INPS, si calcola sul semestre (dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione). Nella fase di inizio il requisito occupazionale sarà autocertificato attraverso la piattaforma telematica. La legge viete il ricorso al contratto di prestazioni occasionali, in alcuni casi: a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi; c) in agricoltura, salvo quanto appresso.

Norme relative all’agricoltura.

Per le imprese del settore agricolo, sempre salvo il limite dei cinque dipendenti, la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale è possibile, come si accennava innanzi, in analogia a quanto in precedenza vigente con i vecchi voucher, per: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; c) persone disoccupate; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. I lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato – OTD. La circolare precisa che nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo  nazionale stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente: – area 1: € 7,57; – area 2: € 6,94; – area 3: € 6,52. Sono escluse perciò le retribuzioni previste dai vari CPL (contratti provinciali di secondo livello). Da notare, peraltro, come la circolare INOS si riferisca alle retribuzioni degli operai floro e non a quelle degli operai agricoli addetti in aziende tradizionali, per le quali il CCNL prevede salari mensili (da suddividere poi in base oraria). L’importo del compenso giornaliero non potrà essere inferiore alla somma calcolata sull’orario minimo di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore.  Dal punto di vista pratico, la norma stabilisce l’onere di comunicazione: almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, mediante la piattaforma informatica INPS o per il tramite dei servizi di contact center dell’INPS, dovrà fornire le seguenti informazioni: – i dati identificativi del prestatore; – la misura del compenso pattuita;

– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; – la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi; – altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. La comunicazione avviene per il tramite di un calendario giornaliero gestito con la procedura INPS, dovendosi indicare, da parte dell’utilizzatore, l’arco temporale della prestazione, da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. Essendo la comunicazione preventiva (cioè da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa), la circolare INPS prevede, per motivi di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione non dovesse iniziare, l’utilizzatore effettua, per il tramite della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione, e ciò entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi). Decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini IVSe INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Sanzioni

Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi – importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti sopra accennati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida. In un prossimo contributo illustreremo il c.d. “Libretto di Famiglia”.

 

(M. Mazzanti)