VOUCHER ABOLITI PER REFERENDUM.

Voucher aboliti per Referendum.

Con una discutibilissima scelta politica, il Governo ha cancellato i buoni lavoro. Con decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, concernente “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”, sono stati infatti abrogati gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81/2015, relativi alla disciplina del lavoro accessorio.

Il decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, ed è entrato in vigore immediatamente. Non è più possibile, anche per il settore agricolo, accedere all’uso dei voucher per prestazioni di lavoro accessorio.

La decisione del Governo di abrogare i buoni lavoro è direttamente collegata al previsto referendum abrogativo promosso dalla C.G.I.L..

Il decreto legge n. 25/2017 ha previsto un periodo transitorio (art. 1, c. 2) per i buoni acquistati entro il 17 marzo compreso, che potranno essere utilizzati per prestazioni di lavoro accessorio entro la fine dell’anno (2017).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato “nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto”.

Nel periodo transitorio i buoni già acquistati, pertanto, continueranno ad essere utilizzati (fino alla fine dell’anno) con le previgenti regole.

Tale chiarimento ha rimediato il vuoto normativo derivato dall’abrogazione totale delle norme in materia di lavoro accessorio (artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015) in merito ai requisiti, ai limiti, alle modalità di utilizzo, alle sanzioni da applicare ai voucher ancora in circolazione.

L’INPS ha peraltro ripristinato il servizio on – line per l’attivazione, la riscossione e il rimborso dei voucher acquistati entro il 17 marzo, che era stato sospeso per consentire l’adeguamento delle procedure informatiche alle novità normative in parola.

Pubblichiamo per completezza il testo delle norme richiamate, sottolineando la necessità che in sede di conversione del decreto legge siano apportate le opportune modifiche atte a chiarire meglio l’ambito applicativo del periodo transitorio.

Lo stesso decreto (art. 2) ha modificato le regole in tema di solidarietà negli appalti e ciò sempre allo scopo di evitare il referendum della C.G.I.L..

Art. 1 – Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n.  81 del 2015

  1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.
  2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere  utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Art. 2 – Modifica dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003

  1. All’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10  settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole:  «Salvo  diversa  disposizione  dei contratti  collettivi  nazionali  sottoscritti  da  associazioni  dei datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   più rappresentative  del  settore  che  possono  individuare   metodi  e procedure di controllo e di verifica  della  regolarita’  complessiva degli appalti»  sono soppresse;  b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

 

(M. Mazzanti)