VITIVINICOLO – Stoccaggio privato dei vini di qualità.

Il perdurare dello stato di crisi del settore vitivinicolo a seguito della diffusione dell’epidemia da Covid-19, continua a determinare un forte rallentamento delle vendite e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli stocks di prodotto invenduto che potrebbe avere ripercussioni negative per il livello dei prezzi, anche tenendo conto dell’imminente campagna vendemmiale.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 135 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sono stati stanziati 10.000.000 di euro da erogare a titolo di aiuto per lo stoccaggio privato di vini di qualità.

L’aiuto è destinato ai produttori vinicoli che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati e che si impegnano allo stoccaggio dei vini sfusi e/o imbottigliati a IGT, a DOCG e DOC certificati o atti a divenire tali alla data di pubblicazione del DM 10 giugno 2021.

L’importo dell’aiuto è determinato in:

• 0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC

• 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGT.

Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.

I quantitativi di vino oggetto di richiesta di stoccaggio devono essere detenuti presso gli stabilimenti dei produttori, o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore, riportati nel registro telematico alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del DM 10 giugno 2021 prot. n. 0268921.

Il quantitativo di vino che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri.

Le domande di accesso alla misura dovranno essere presentate ad AGEA in modalità telematica sul portale SIAN (www.sian.it), a partire dal 20/09/2021 e fino al 24/09/2021.

Le domande devono contenere le seguenti indicazioni:

• le generalità del richiedente e l’indicazione dello stabilimento in cui si trova il vino oggetto di richiesta di stoccaggio;

• il quantitativo per cui si richiede lo stoccaggio (DOCG, DOC e IGT o vino atto a divenire tale).

Al termine del periodo di presentazione AGEA pubblica l’elenco provvisorio delle domande ammissibili ed il relativo contributo calcolato sulla base delle risorse disponibili.

Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione da parte di AGEA dell’elenco delle domande ammesse, i produttori presenti in elenco sono tenuti a comunicare la mancata accettazione dell’eventuale riduzione apportata ai sensi del precedente capoverso.

Decorso il termine per la presentazione delle comunicazioni di mancata accettazione AGEA provvede a pubblicare l’elenco definitivo delle domande ammissibili ed il relativo contributo.

Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione da parte di AGEA dell’elenco definitivo delle domande di accesso alla misura ammesse, i produttori presenti nell’elenco perfezionano la domanda di accesso con i seguenti elementi aggiuntivi:

• l’indicazione puntuale dei vasi vinari e dell’ubicazione delle bottiglie (ripartite per tipologia di vino) in cui i vari quantitativi sono detenuti;

• per ogni tipologia di vino tutte le informazioni necessarie all’identificazione del prodotto oggetto di stoccaggio e, in caso di vino certificato, il numero della Certificazione di idoneità e la relativa data;

• eventuale indicazione di richiesta di pagamento anticipato.

L’inizio del periodo di stoccaggio decorre dalla data di presentazione della domanda di perfezionamento.

Il soggetto beneficiario che presenta domanda di perfezionamento con richiesta di pagamento anticipato ai fini della liquidazione anticipata dell’aiuto deve produrre apposita polizza fidejussoria a favore dell’OP AGEA per un importo pari al 110% dell’aiuto ammissibile.

La polizza fidejussoria può essere presentata ad AGEA entro il 30° giorno dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di perfezionamento.

(A. Caprara)