Vitivinicolo – Dichiarazioni di giacenza 2017.
Si ricorda agli interessati che in applicazione dell’art. 11 del regolamento CE n. 436/2009, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresì, dichiarati dal destinatario. Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio, le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto. La dichiarazione è obbligatoria se si hanno quantitativi di prodotti vitivinicoli in giacenza alla data del 31 luglio 2016.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione:
- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri. Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all’Agea dal 1 agosto e, comunque, entro e non oltre il 11 settembre. Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni dettate dall’art. 18 del Reg. CE n. 436/2009. Le dichiarazioni sono presentate con modalità telematica utilizzando i servizi del portale SIAN. La stampa della dichiarazione definitiva opportunamente sottoscritta e la distinta di ricezione devono essere conservate a cura dell’azienda per un periodo di almeno cinque anni e rese disponibili per eventuali controlli dell’Amministrazione e degli Enti preposti ai controlli. I vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in “conto imbottigliamento” od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima. A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente il “commercio” senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell’impresa che effettua l’operazione. Va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza.
(A. Caprara)