Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio 2026.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione:
- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
Le dichiarazioni di giacenza devono essere presentate entro e non oltre il 10 settembre 2026
Si ricorda che:
- le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio.
- va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza.
Per le aziende che facoltativamente si avvalgono, ai fini della dichiarazione, dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina, va presentata una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso comune.
A tal proposito si specifica che qualora l’operatore possegga nell’ambito dello stesso comune più depositi o stabilimenti per i quali non abbia, per ognuno di essi, abilitato il registro telematico, potrà scegliere di produrre la dichiarazione tramite le informazioni del registro solo per i depositi o stabilimenti per i quali ha operato la chiusura del registro al 31 luglio. Per gli altri depositi o stabilimenti dovrà fare un’altra dichiarazione nella modalità standard accorpando le informazioni a livello di comune.
(S. Santoni)
