VITIVINICOLO – Dichiarazioni di giacenza 2022.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio.

Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione:

•         I consumatori privati;

•         I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi;

· I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre.

Ricordiamo:

a) le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno.

b) le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati dal competente Organismo di controllo.

c) nelle apposite caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i “vini”, con o senza IGP, devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto.

d) i vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in “conto imbottigliamento” od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima.

A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente il “commercio” senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell’impresa che effettua l’operazione.

e) nel caso di “depositi all’ingrosso” di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico.

Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi.

f) i vini detenuti da coloro che svolgono l’attività di “magazzino all’ingrosso”, da non confondersi con quella di “deposito all’ingrosso” di cui al precedente comma, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico.

g) va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza. Per le aziende che facoltativamente si avvalgono, ai fini della dichiarazione, dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina, va presentata una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso comune.

A tal proposito si specifica che qualora l’operatore possegga nell’ambito dello stesso comune più depositi o stabilimenti per i quali non abbia per ognuno di essi abilitato il registro telematico, potrà scegliere di produrre la dichiarazione tramite le informazioni del registro solo per i depositi o stabilimenti per i quali ha operato la chiusura del registro al 31 luglio. Per gli altri depositi o stabilimenti dovrà fare un’altra dichiarazione nella modalità standard accorpando le informazioni a livello di comune. Si sottolinea che si tratta di dichiarazioni obbligatorie e che il dichiarante assume ogni responsabilità su ciò che dichiara.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici.

(A. Caprara)