Vendita del fondo confinante: prelazione agraria anche per l’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)

Vendita del fondo confinante: prelazione agraria anche per l’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)

L’art. 1, comma 3, del “Collegato agricolo” prevede una importante novità per il mondo agricolo ed una rilevante modifica della legge n° 817/1971, in materia di prelazione agraria per il caso della vendita del fondo confinante.

In specie, il comma recita: “ Al secondo comma dell’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti»”.

La norma, quindi, allarga la platea dei soggetti titolati all’esercizio del diritto di prelazione, includendo anche la figura del figura del proprietario I.A.P., equiparando la figura a quella del coltivatore diretto, quando il fondo sia confinante.

La prelazione dello I.A.P. non è viceversa riconosciuta per il caso dell’affittuario del fondo offerto in vendita.

Allo stato, si rammenta che la prelazione agraria, in caso di vendita, è prevista in due ipotesi diverse:

  • all’affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 legge 590/1965);
  • al proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 legge n. 817/1971)

e ciò unicamente per la figura del coltivatore diretto.

In buona sostanza, la nuova normativa, qualora approvata in via definitiva, riconosce il diritto di prelazione alla figura dell’imprenditore agricolo professionale – I.A.P. ma unicamente per il caso di vendita di fondo confinante; l’esercizio del diritto da parte dell’affittuario insediato sul terreno venduto continuerà ad essere riservato unicamente al coltivatore diretto.

Un ulteriore limite che differenzia ancora le figure del coltivatore diretto e dello I.A.P. è quello relativo alla necessitata, per lo I.A.P., iscrizione alla gestione agricola I.N.P.S., che per il C.D. non è prevista (se non in via ermeneutica o quale elemento probatorio).

Un ulteriore limite è dato dalla natura “soggettiva” del diritto, che pare quindi essere escluso per le società di persone o di capitali “gestite” da un soggetto I.A.P..

Si ricorda che, viceversa, il diritto di prelazione (sia all’affittuario insediato sul terreno che al confinante) è riconosciuto alla società in cui sia presente un coltivatore diretto (art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 99/2004); tale diritto è peraltro limitato alle sole società di persone, in cui almeno il 50% dei soci sia coltivatore diretto, risultante dal Registro delle imprese.

In ogni caso, si sottolinea la valenza della nuova normativa in via di perfezionamento poiché coerentemente viene perseguito l’obiettivo di favorire l’accorpamento fondiario e la creazione di aziende più estese e maggiormente competitive.

(M. Mazzanti)