USI CIVICI E GIOVANI AGRICOLTORI.

Usi civici e giovani agricoltori.

Recentemente (il 26 ottobre u.s.) la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la legge relativa alle “Norme in materia di domini collettivi” (usi civici), legge che proveniva dal Senato, che aveva licenziato la normativa il 31 maggio 2017.

La nuova norma riconosce e definisce la natura dei domini collettivi, i compiti dello Stato; la norma (art. 3) elenca i suddetti beni e stabilisce il loro regime giuridico.

La norma pone vincoli alla libera contrattazione di proprietà collettive montane e precisa la regolamentazione regionale delle proprietà medesime. Nel caso in cui l’ente titolato procedesse alla eventuale assegnazione di terreni rientranti nella definizione di “beni collettivi” (art. 3, comma 8), la nuova norma prevede che questa debba dare priorità ai giovani agricoltori, come definiti ai sensi della normativa UE. Il Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 che definisce un giovane agricoltore come “una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda” (art. 2).

I beni collettivi, come enumerati all’art. 3 della legge, (o domini collettivi) hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva;

questi beni si caratterizzano per l’esistenza di una collettività che è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti.

(M. Mazzanti)