Il Responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane dell’Unione dei Comuni Valle del Reno, Savino e Samoggia con proprio atto n° 370/2026
- vista la legge regionale 02/04/1996 n. 6 e in particolare l’art. 8, comma 1, lettera a);
- vista le norme attuative per la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 33 del 27/06/1996;
ha determinato il
DIVIETO TEMPORANEO
DI RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI EPIGEI IN TUTTI I CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITA’ DI COLTURA
regolarmente coltivati e condotti, ricompresi nel territorio dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia nei Comuni di: Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa.
Il presente DIVIETO si applica solo nei terreni sopra definiti e per tutti i raccoglitori diversi dal proprietario-conduttore del fondo, anche se in possesso di tesserino autorizzatorio in corso di validità e a qualunque titolo rilasciato, per tutto il periodo intercorrente.
dal 15 SETTEMBRE 2025 al 14 NOVEMBRE 2026
(Uff. Comunicazione)
