Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Pubblicato, in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n° 100 del 30 Aprile 2022), il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, avente per oggetto “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza”.

Nel complesso e variegato testo normativo si segnalano gli artt. 23 (Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino, si segnala che viene  escluso l’idrogeno dal regime di accise), 27 (Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici –  norma vocata al potenziamento dell’obiettivo “salute” nelle attività di controllo dei rischi ambientali) e 42 (Modifiche all’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 norma con la quale slitta al 15 luglio 2022  l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa).

Il Decreto-legge in commento  prevede alcune norme (artt. 19, 20 e 34) di interesse laburistico.

Il nuovo decreto-legge si propone di favorire la ulteriore semplificazione delle procedure attuative del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ed è teso a consolidare la funzionalità degli uffici pubblici competenti per la realizzazione del Piano.

Vediamo le principali norme introdotte nel campo del lavoro.

Portale nazionale del sommerso

Il decreto-legge istituisce (art. 19) un nuovo strumento con il quale si intenderebbe perseguire una più efficace programmazione della vigilanza ispettiva altresì monitorando il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare.

Nel nuovo portale, denominato “PNS”, gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro – I.N.L., potranno affluire tutte le risultanze delle varie attività di vigilanza ed “ispettive” e di controllo effettuate sul territorio nazionale, dall’I.N.L., dall’I.N.P.S., dall’I.N.A.I.L., dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, avuto particolare riguardo alle violazioni in materia di lavoro sommerso ed in materia di lavoro e legislazione sociale.

A ben vedere, il “nuovo portale” altro non è che la espansione dell’odierna banca dati Aziende Ispezionate (BDAI, istituita con il D.Lgs. n. 124/2004).

Nel portale verranno raccolti i verbali ispettivi ed ogni provvedimento relativo all’attività di vigilanza, compresi eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

Contrasto al fenomeno infortunistico

L’art. 20 del decreto-legge prevede ulteriori misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per l’attuazione della disciplina si individua nell’INAIL l’ente deputato alla promozione e sviluppo di appositi  “protocolli d’intesa” con aziende e grandi gruppi industriali poiché impegnati nell’esecuzione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ciò onde assicurare forti azioni di contrasto al fenomeno infortunistico per la promozione della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

I protocolli dovranno promuovere la definizione di specifici programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’attivazione di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la realizzazione di ricerche e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute  e sicurezza  del lavoro,  nonché la creazione di modelli avanzati di organizzazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro.

Parità di Genere

L’art. 34 del decreto-legge introduce (con particolare riguardo al codice dei contratti pubblici) elementi valoriali in relazione alla “certificazione della parità di genere”.

La predetta certificazione è:

· equiparata ad altre tipologie di certificazioni – rating di legalità e attestazione del modello organizzativo 231/2001 – che danno diritto ad una riduzione del 30% della “garanzia provvisoria” per la partecipazione a bandi di gara per contratti relativi a servizi e forniture;

· inserita tra i criteri per la valutazione delle offerte nei bandi di gara.

(M. Mazzanti)