Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Decreto – Legge n. 98/2023. Norma in materia di CISOA per gli OTI.

In Gazzetta ufficiale n. 175 del 28 luglio u.s. è stato pubblicato il Decreto-legge n. 98/2023, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.

Il decreto contiene importanti previsioni di natura emergenziale per il settore agricolo, particolarmente interessato in quest’ultimo periodo dall’emergenza caldo che ha creato, e sta creando, ripercussioni negative sulle attività e sulle produzioni, nonché sulla gestione delle risorse umane.

Da parte dell‘INPS e dell’INL, nei giorni scorsi, è stata ribadita la possibilità anche per le aziende agricole, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CISOA per il settore agricolo), e sono state fornite una serie di indicazioni relative alle condizioni da soddisfare affinché le relative domande siano accolte (come ad esempio nel caso di temperature elevate, ovvero superiori a 35 gradi; quando il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori dovute a temperature eccessive o sospensione delle attività in conseguenza dell’ordine delle autorità competente).

Per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, sono state introdotte deroghe all’attuale impianto del trattamento di integrazione salariale agricola (CISOA) per gli operai agricoli a tempo indeterminato, al fine di favorire e ampliare l’utilizzo di questo ammortizzatore sociale, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto (29 luglio 2023) fino al 31 dicembre 2023.

In particolare, all’art. 2 del citato provvedimento, è stata prevista:

a)       la possibilità di utilizzare la CISOA per gli operai a tempo indeterminato per metà dell’orario giornaliero: il datore di lavoro può ricorrere al trattamento d’integrazione salariale a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate dagli OTI, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro pari alla metà dell’orario di lavoro giornaliero contrattualmente previsto. In sostanza non è necessario che l’attività sia completamente sospesa nella giornata, ma è sufficiente anche una riduzione dell’orario di lavoro pari alla metà di quello giornaliero per poter accedere al trattamento di integrazione salariale agricolo. Con tale previsione, da un lato viene resa possibile la prosecuzione dell’attività (seppur in misura ridotta), e dall’altro viene garantito ai lavoratori un sostegno al reddito per le ore di lavoro non prestate;

b) la neutralizzazione di tali periodi di trattamento ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CISOA che, come noto, sono stabiliti dalla vigente normativa in 90 giornate l’anno. In sostanza le giornate di integrazione dovute per l’emergenza climatica si aggiungono alle 90 giornate ordinariamente previste per la CISOA;

c) l’equiparazione di tali periodi di trattamento di integrazione salariale eccezionale ai periodi lavorativi utili al raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro per poter usufruire della CISOA;

d) la semplificazione del procedimento di concessione della CISOA per emergenza climatica. In deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, la concessione avviene da parte della sede INPS territorialmente competente, con erogazione diretta da parte dell’Istituto, e non su deliberazione della Commissione CISOA.

Si evidenzia che tali previsioni, pur essendo state emanate per fronteggiare l’emergenza caldo di questo periodo, riguardano più genericamente “eccezionali situazioni climatiche” che potrebbero verificarsi fino al 31 dicembre 2023.

Si tratta di misure importanti oggetto di espressa richiesta da parte di Confagricoltura, nel corso del confronto con il Governo e le altre parti coinvolte.

Altro aspetto critico è quello relativo all’entrata in vigore di questa forma eccezionale di CISOA che il decreto-legge fissa al 29 luglio (e non al 1°luglio, come per la CIGO) escludendo dall’ambito di applicazione della disposizione in commento le ondate di calore verificatesi nel corso del corrente mese di luglio (che comunque rientrano nell’ambito di applicazione della CISOA ordinaria).

I nostri uffici rimangono a disposizione per qualunque informazione in merito.

(A. Flora)