Con la risoluzione n. 74/E del 26 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito appositi chiarimenti in ordine al trattamento dei compensi e/o corrispettivi relativi all’utilizzo e spandimento dei fanghi su terreni agricoli.
È indicato che il corrispettivo percepito per tale attività si distingue in due parti:
· una parte è quella che riconosce un corrispettivo per la ricezione dei fanghi, che viene inquadrata come servizio riconducibile ad un obbligo di fare, non fare o permettere, disciplinata dall’art. 67 del TUIR 917/86, tassata al 100% del corrispettivo percepito;
· l’altra è quella che riconosce un corrispettivo all’attività necessaria allo spandimento dei fanghi, inquadrabile tra le attività agricole connesse (servizi svolti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse aziendali) disciplinata dell’art. 56-bis del TUIR 917/86, tassata al 25% del corrispettivo.
Nella fatturazione delle operazioni occorre pertanto tenere conto che se l’azienda agricola non svolge nessun servizio di supporto alla preparazione delle operazioni di spandimento il corrispettivo percepito rientra correttamente tra i redditi tassati interamente.
Se, invece, l’azienda svolge anche una parte di servizio è consigliabile suddividere il corrispettivo percepito, in base all’indicazione dell’Agenzia Entrate, al fine di applicare una tassazione più favorevole. Lo svolgimento di tale servizio comporta la sottoscrizione di un documento attestante il possesso di specifici requisiti ai fini delle normative antiinfortunistiche.
Gli uffici di Zona e l’ufficio sicurezza sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
(A. Flora)