Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS, CIGD, CISOA). Istruzioni Inps sulle novità della legge di bilancio 2021.

 

L’I.N.P.S., con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, ha diramato le proprie istruzioni circa le novità normative previste con la legge di bilancio 2021 in relazione agli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha, infatti, previsto ulteriori periodi di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione speciale agricola (CISOA), trattamenti in favore dei datori di lavoro che abbiano dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

 

In particolare, segnala:

  • arco temporale per le tipologie di trattamenti di integrazione: il messaggio chiarisce che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) dovranno essere collocati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (FIS), di cassa integrazione in deroga (CIGD) e di cassa integrazione agricola (CISOA) dovranno interessare il periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021;
  • lavoratori interessati alla cassa integrazione: sono ammessi agli aiuti i lavoratori che sono alle dipendenze dei datori di lavoro al 1° gennaio 2021. Per i lavoratori assunti dopo il primo gennaio 2021 non sarà, perciò, possibile l’accesso alla integrazione salariale prevista dalla legge di bilancio 2021;
  • contribuzione addizionale: l’art. 1, c. 300, della legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che utilizzano i nuovi trattamenti di integrazione salariale;
  • termini di presentazione delle domande: il termine per la trasmissione delle domande relative ai predetti trattamenti (CIGO, FIS, GIGD, CISOA) è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per i periodi di sospensione o riduzione di attività nel mese di gennaio 2021 il termine di decadenza è fissato del 28 febbraio 2021;
  • nuova causale: l’INPS precisa che le domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS, GIGD, CISOA) devono essere presentate utilizzando le nuove causali messe a disposizione nelle rispettive procedure telematiche:
  • per richiedere il periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e l’assegno ordinario FIS: “COVID 19 L. 178/20”;
  • per richiedere le 90 giornate di cassa integrazione agricola: “CISOA L. 178/20”.

(M. Mazzanti)