Trattamenti di cassa integrazione salariale. Istruzioni Inps sulle novità. Decreto Legge Ristori.

 

L’INPS con propria circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, ha diramato istruzioni operative circa le modifiche introdotte con i vari plurimi decreti “ristori” (DL n. 137/2020, DL n. 149/2020 e, da ultimo, n. 157/2020) al sistema di garanzie al reddito, in caso di accesso alla cassa integrazione a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in ragione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

La pletorica produzione normativa ha sostanzialmente allargato le maglie dell’intervento assistenziale, già assicurato dal marzo scorso, prolungando il possibile accesso all’integrazione salariale CIG, CIGD, e FIS per contenere gli effetti sul lavoro dipendente dell’ancora preoccupante emergenza da COVID 19; tale allargamento è possibile per ulteriori 6 settimane di integrazione salariale e ciò a valere nell’arco temporale corrente tra il periodo 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021; tale possibilità è riconosciuta unicamente alle aziende per le quali sino ad oggi siano state interamente autorizzate le altre settimane di cassa per i periodi previsti dal decreto-legge n. 104/2020; l’accesso alle misure emergenziali è consentito inoltre alle aziende datrici di lavoro qualora appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 per i quali la norma ha ordinato la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive onde limitare gli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

Relativamente alle aziende del settore dell’agricoltura, la circolare dell’Istituto prevede:

A) considerate le palesi sovrapposizioni parziali tra i periodi individuati nei due decreti più recenti in materia (“DL ristori” e “DL agosto”) in specie in ordine al periodo 15 novembre 2020 – 31 dicembre 2020, la circolare INPS chiarisce che i trattamenti previsti dal DL. n.104/2020 ( decreto “agosto”), sono legittimamente utilizzabili in tale periodo; nel caso in cui le aziende ancora non avessero utilizzato interamente la cassa integrazione riconosciuta dal DL. n. 104/2020 queste potranno accedere alla cassa integrazione per il periodo eventualmente residuato per riduzioni o sospensioni di attività produttiva riscontrata fino al 31 dicembre 2020 ed alle pregresse condizioni e nel rispetto dei termini decadenziali.

In concreto ci si riferisce alle previsioni del decreto “agosto” secondo cui venivano individuate, in favore delle figure di operai/impiegati/quadri agricoli a tempo determinato, 9 settimane + 9 settimane di CIG, FIS o CIGD ed altresì un numero di 50 giornate di CISOA (operai/impiegati/quadri agricoli a tempo indeterminato) che pertanto potranno essere fruite se residuano periodi utili.

La circolare INPS inoltre chiarisce poi che le richieste di periodi ancora residui di trattamenti CIG, FIS, CIGD e CISOA (di cui al DL n. 104/2020) che in ragione del dettato normativo previsto dal più recente D.L. ristori “quater” (art. 13 del DL n. 157/2020) potranno essere inoltrate per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 9 novembre 2020, superandosi la preclusione prevista dalle regole previgenti e che limitavano l’accesso alla cassa ai dipendenti in forza al 13 luglio 2020; sempre valido il termine decadenziale relativo alla domanda che si deve presentare entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Prendendo spunto da un parere del Ministero del Lavoro, l’INPS infine statuisce come le eventuali domande già presentate da aziende aventi diritto ai trattamenti di cassa integrazione come definiti dal DL n. 104/2020 potranno essere integrate onde consentire il rientro per i lavoratori in forza al 9 novembre 2020.

Tale opzione non è praticabile dalle aziende le quali non abbiano trasmesso precedenti domande di cassa integrazione per i periodi previsti dal DL n. 104/2020; per tali aziende si dovrà procedere al fine di includere i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 con nuove domande inoltrate secondo la diversa e più rigorosa disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’articolo 1, c. 5, del medesimo DL n. 104/2020.

 

B) sono destinatari delle ulteriori 6 settimane dei trattamenti, previsti dal DL “ristori”, i datori di lavoro che hanno utilizzato per intero le 18 settimane (9+9) di cassa riconosciute dal DL n. 104/2020. La circolare INPS precisa che la nuova domanda di cassa (nuove 6 settimane) potrà essere inoltrata anche qualora non sia stata completata dall’Inps l’istruttoria per l’autorizzazione delle domande per i periodi precedenti (per l’autorizzazione del secondo gruppo di 9 settimane previste dal DL n. 104/2020), le verifiche saranno effettuate dall’INPS in corso di istruttoria; ancora possibile l’accesso per le aziende che appartengono ai settori produttivi interessati dalle chiusure/limitazioni di cui ai D.P.C.M. 24 ottobre 2020, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e D.P.C.M. 3 dicembre 2020. Tali soggetti non hanno alcuna necessità di documentare un precedente accesso alla cassa o una precedente autorizzazione e possono fruire delle sei settimane anche per la prima volta.

 

C) relativamente ai termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale, come normati dal DL “ristori” (DL n. 137/2020, art. 12, c. 5), l’INPS come già anticipato con il messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020, chiarisce con la circolare in commento che le domande di cassa, per causale COVID-19,   relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività con inizio nel mese di novembre 2020, si potranno trasmettere validamente entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020). Tale precisazione era già stata peraltro anticipata dall’INPS.

La circolare, come da più parti si era evidenziato, precisa come il decreto-legge “ristori” (art. 12 del decreto-legge n. 137/2020) non si applichi alla cassa integrazione speciale agricola CISOA (per gli operai, impiegati e quadri agricoli) che pertanto non subisce l’ampliamento (delle ulteriori 6 settimane per periodo 16 novembre 2020 – 31 gennaio 2021) ampliamento (oltre le ordinarie 90 giornate annue) peraltro già in precedenza previsto dai vari decreti-legge emanati per affrontare gli eventi correlati all’emergenza da COVID-19. La circolare comunque lascia una possibilità alle aziende agricole: infatti nella circolare si specifica che i datori di lavoro, costretti a sospendere l’attività lavorativa per eventi legati all’emergenza sanitaria, hanno facoltà di inoltrare la domanda di accesso alla cassa CISOA ordinaria (90 giornate) una volta esauriti i periodi richiesti in ragione della fase emergenziale, utilizzando la causale “COVID-19 CISOA”; dal punto di vista burocratico la circolare chiarisce che i datori agricoli interessati potranno inoltrare la domanda per richiedere la CISOA ordinaria, secondo le modalità semplificate già previste nella circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ed in particolare relativamente al termine di presentazione delle domande (che è previsto alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione dell’attività lavorativa), alle modalità dell’istruttoria (che sarà svolta in tempi rapidi e telematicamente), con possibilità per l’azienda di scegliere la modalità del pagamento diretto senza l’obbligo di documentare le difficoltà finanziarie dell’impresa datrice di lavoro.

(M. Mazzanti)