Trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2019, gli operatori con attività soggette all’emissione di scontrini o ricevute fiscali, con volume d’affari superiore a 400.000 euro, sono tenuti a certificare i corrispettivi telematicamente, ossia, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 127/2015, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ciò premesso, si fa presente che con l’emanazione della circolare n. 15/E/2019, l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle effettive difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, ha chiarito che:

  • qualora gli operatori non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il termine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, rispettando comunque i termini ordinari previsti per la liquidazione dell’IVA. La trasmissione dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, dovrà seguire le particolari modalità telematiche indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 di seguito illustrate. Per questi soggetti l’adempimento temporaneo dell’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi, può avvenire mediante i registratori di cassa già in uso, e rilascio di ricevute fiscali, ovvero utilizzando apposita procedura web alternativa,
  • i dati relativi ai corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, e per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo, non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (modifica introdotta in sede di conversione del DL Crescita n. 34/2019).

La predetta moratoria sulle sanzioni ha una validità di sei mesi in relazione al momento di entrata in vigore dell’obbligo. Pertanto:

  • per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, la moratoria sanzionatoria opera dal 1° luglio al 31 dicembre 2019;
  • per tutti gli altri contribuenti, essa opera dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

 

Con riguardo alla procedura web sopra richiamata, l’Agenzia delle Entrate ha reso ufficialmente noto che la stessa è stata attivata, e che deve ritenersi un’alternativa ai registratori di cassa telematici, sia per la comunicazione di ogni operazione effettuata, sia per la predisposizione del documento commerciale da rilasciare al cliente. Tale nuovo servizio è attivo all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid, oppure i servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). La procedura web consente di predisporre il documento commerciale, e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

 

Riepilogando:

I soggetti che dispongono del registratore telematico:

  • Memorizzano i corrispettivi attraverso il registratore rilasciando all’acquirente un documento avente natura commerciale;
  • Possono inviare all’AdE i corrispettivi giornalmente, o entro 12 giorni;
  • Fino al 31/12/2019 (ovvero dal 01/01/2019 al 30/06/2020) non sono soggetti a sanzioni se trasmettono i dati entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
  • I soggetti che non dispongono del registratore telematico:
  • Emettono ricevute fiscali o scontrini fiscali (emessi con il vecchio registratore) che rilasciano ai clienti;
  • Trasmettono i corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti e cioè entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, secondo l’apposita procedura sotto indicata fino al 31/12/2019 senza applicazione di alcuna sanzione.
  • Procedura web alternativa: in alternativa, per i soggetti che non dispongono di un registratoretelematico, l’Agenzia ha messo a disposizione un servizio web, che consente il rilascio del documento commerciale ai clienti, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per ogni singola operazione effettuata.

     

Invio telematico dei corrispettivi nel periodo transitorio per mancata disponibilità del registratore telematico

Con provvedimento del 4 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha individuato tre modalità di trasmissione telematica disponibili entro il 29 luglio 2019 per la trasmissione dei corrispettivi fino all’attivazione del registratore telematico (entro 31/12/2019):

  • Servizio di upload disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” per l’utilizzo del quale i file dati dovranno rispettare le indicazione fornite dalle specifiche tecniche apposite approvate;
  • Servizio web disponibile sempre nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” che permette la compilazione diretta su web:
  • Invio tramite “web service” consistente in un sistema di cooperazione applicativa fruibile secondo le regole contenute nella apposite specifiche tecniche.

(E. Cricca)