Terreni a riposo, le novità per il 2018.

Terreni a riposo, le novità per il 2018.

 

 

Il Reg. 2017/1155 introduce la possibilità di ridurre da otto a sei mesi il periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un determinato anno civile, con lo scopo di evitare l’innesco di incendi sugli stessi a seguito delle condizioni climatiche particolarmente siccitose degli ultimi anni. Quindi, dal 1° gennaio 2018, “per terreno a riposo si intende un seminativo, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell’anno di domanda”. La caratteristica del terreno a riposo è il fatto che da esso non si deve ottenere alcuna produzione agricola, quindi non si può raccogliere il foraggio e non si può pascolare. Il terreno lasciato a riposo prevede le seguenti modalità di gestione: terreno nudo privo di vegetazione, terreno coperto da vegetazione spontanea, terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali. Ricordiamo comunque che le norme della condizionalità prevedono che i terreni a riposo localizzati in collina o montagna, in assenza di sistemazioni idrauliche (quindi con il rischio di fenomeni erosivi) devono prevedere una copertura vegetale durante tutto l’anno. Sui terreni a riposo utilizzati come aree d’interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno. La riduzione a sei mesi del periodo di riposo permette di ottenere una produzione agricola dal 1° luglio oppure di preparare il terreno per le colture dell’anno successivo.

 

(A. Caprara)