Tecniche di distribuzione degli effluenti ammesse dalle disposizioni per la tutela della qualità dell’aria – precisazioni dalla Regione.

Ricordiamo che le disposizioni per la tutela della qualità dell’aria in vigore prevedono, dal 1° ottobre al 30 aprile in caso di previsione di superamento del valore limite giornaliero del PM10, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

La misura emergenziale è stabilita dalle seguenti deliberazioni di Giunta DGR 1412/2017, “iv. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo”;  DGR 33/2021, “g) estensione dell’applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo”.

La Regione con circolare esplicativa chiarisce che le tecniche di spandimento ammesse, assimilabili a quelle citate per contenimento delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, sono:

Fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;

Spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. trailing shoe;

• Su colture in atto, inclusi i prati, iniezione superficiale a solchi aperti e a solchi chiusi, con solchi realizzati da erpici a denti o a dischi e liquame distribuito all’interno dei solchi;

Iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm.

(A. Caprara)