TASSO INTERESSE INPS .

Come è noto la Banca Centrale Europea (con decisione del 15 giugno 2023) ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) ; pertanto il tasso, a decorrere dal 21 giugno 2023, è pari al 4%.

L’INPS  (circolare n. 56 del 22 giugno 2023) ha provveduto a ricalcolare i nuovi valori relativi al tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo contributivo e la misura delle sanzioni civili previste per le irregolarità nei pagamenti delle contribuzioni (ex art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Interesse di dilazione e di differimento

Per la regolarizzazione rateale dei debiti (per contributi e sanzioni civili) l’interesse di dilazione è pari al tasso del 10% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate dal 21 giugno 2023; parimenti l’interesse in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi sarà calcolato al tasso del 10% annuo.

Sanzioni civili 

In  caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) e  lettera b), secondo periodo, comma 8, dell’articolo 116 della legge n. 388/2000 (casi di omissione) o gravi incertezze (comma 10)  la sanzione civile è pari al 9,50% annuo (tasso del 4% maggiorato di 5,5 punti); in caso di evasione contributiva  (articolo 116, comma 8, lettera b) primo periodo) la sanzione civile è definita nella somma (in ragione d’anno) pari al 30% sempre nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la prevista scadenza.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha inoltre fissato le regole in caso di procedure concorsuali, stabilendo la misura delle sanzioni ridotte nella misura del TUR (oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema); in caso di evasione (art. 116, comma 8, lettera b), legge 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al 6% ( tasso TUR aumentato di due punti), peraltro il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e considerato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 21 giugno 2023 resta invariata l’applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).

(M. Mazzanti)