Con la circolare n. 2/E (nota esplicativa condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) l’Agenzia delle Entrate ha diramato norme interpretative per favorire la corretta applicazione delle novità fiscali contenute nella legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ed in particolare relative alla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali
Come noto la legge di bilancio 2026 (comma 7) prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, applicativi di rinnovi contrattuali sottoscritti, in sede sindacale, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano da sottoporre (salva eventuale espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore dipendente, ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali locali (regionali e comunali) del 5%; i lavoratori interessati sono quelli appartenenti al settore privato e con un reddito, da dipendente per il 2025, non superiore a 33.000 euro (anche se derivanti da una pluralità di rapporti di lavoro).
La circolare dell’Agenzia precisa che l’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026; resta fermo restando il principio di cassa allargato di cui al TUIR secondo cui si considerano «… percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono».
Sono esclusi dal beneficio gli importi, derivanti dai richiamati rinnovi contrattuali, se erogati prima del 1° gennaio 2026.
Opportunamente la circolare precisa che “nel caso in cui l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applichi comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente”.
Per quanto riguarda il settore agricolo pertanto lo sgravio fiscale di cui si tratta potrà essere applicato, ad oggi, ai soli dipendenti con qualifica di quadro e/o impiegato agricolo poiché il recente e vigente CCNL e’ stato sottoscritto il 18 giugno 2024, contemplandosi una tranche di pagamento decorrente dal 1 gennaio 2025 (nella misura del 1,9%); in sostanza per la predetta quota l’imposta sostitutiva si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle rate mensili del 2025.
L’agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi, corrisposti a titolo di retribuzione diretta (dodici mensilità ordinarie, tredicesima e quattordicesima mensilità) così come le quote riferibili all’incidenza degli incrementi sugli istituti retributivi indiretti (assenze malattia, maternità/paternità, infortunio).
La circolare esclude viceversa dall’agevolazione fiscale gli scatti di anzianità come le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive (ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno, le una tantum per la eventuale carenza contrattuale, il trattamento di fine rapporto – TFR).
La circolare precisa infine che se gli aumenti assorbono l’importo riconosciuto al dipendente come superminimo, anche questo emolumento possa beneficiare dell’agevolazione.
Per fruire del beneficio il lavoratore non ha alcun onere (non deve cioè presentare domande o specifiche istanze) allo stesso è però riconosciuta la facoltà di avvalersi della tassazione ordinaria rinunciando per iscritto, espressamente, alla applicazione dell’imposizione sostitutiva.
Naturalmente in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva come potrà utilizzare la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria se più conveniente.
Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno
La legge di bilancio 2026 ha previsto ulteriori benefici per alcune fattispecie particolari (commi 10 e 11) con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, che si sostanzia in un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15% in specie per:
- per le maggiorazioni e indennità relative al lavoro notturno (ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
- per le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, come individuati dai CCNL (prescindendo dalla circostanza se coincida, o meno, con la domenica);
- per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL ovvero ex art. 1, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 66 del 2003
Le somme, erogate nell’anno 2026, sono soggette a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali locali nel limite annuo di 1.500 euro; sono escluse dalla minor tassazione le somme previste da accordi di secondo livello (territoriali e aziendali), gli istituti retributivi indiretti, a carico azienda per assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o differiti (TFR), o ancora le voci retributive ordinarie (tredicesima e quattordicesima), le somme corrisposte per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, come i compensi sostitutivi in tutto o in parte della retribuzione ordinaria.
Sono esclusi dalla misura i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i lavoratori del comparto del turismo e degli stabilimenti termali poiché destinatari di una agevolazione ad hoc (comma 18 della legge di bilancio).
L’imposta sostitutiva è applicata ai dipendenti con reddito di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Il limite annuo complessivo di 1.500 euro rappresenta una franchigia; pertanto le somme eccedenti concorreranno normalmente al reddito e saranno tassate secondo le modalità ordinarie; importante è annotare come ai fini del limite annuo di 1.500 euro, non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Stante la complessa normativa illustrata dalla circolare e vista la esiguità dei limiti agevolativi, come la importanza del reddito di accesso, si reputa che della misura dedotta si avrà, in futuro, scarsa notizia e riscontro limitatissimo.
(M. Mazzanti)
