Il recente “decreto sicurezza” (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, in G.U. 4 ottobre 2018, n. 231) ha cancellato i permessi di soggiorno “umanitari” ed istituito nuove causali speciali.
Il decreto è entrato in vigore il 5 ottobre u.s.
Vittime di violenza domestica
All’art. 18 bis, del T.U. immigrazione, è stato aggiunto un ulteriore comma (il comma 1 bis), con il quale si consente il rilascio di permessi di soggiorno aventi la dicitura “casi speciali”; il permesso ha la durata di un anno e consente l’accesso ai servizi assistenziali ed allo studio nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico e lo svolgimento di lavoro subordinato ed autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.
Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
I permessi di soggiorno di cui si tratta sono quelli rilasciati a seguito di procedimenti giudiziari per i reati di cui agli artt. 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 582 e 583 (lesione personale e relative aggravanti), 583 bis (mutilazione degli organi genitali femminili), 605 (sequestro di persona), 609 bis (violenza sessuale) e 612 bis (atti persecutori) del codice penale o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, per cui sia obbligatorio l’arresto in flagranza, reati commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica.
Si tratta perciò di reati commessi ai danni di uno straniero e per situazioni di pericolo per la sua incolumità; in tale caso, il questore può rilasciare un permesso di soggiorno per consentire alla vittima delle violenze di sottrarsi alle stesse.
Permesso per calamità
Il T.U. immigrazione è integrato da un nuovo articolo (il 20 bis) che introduce un nuovo permesso di soggiorno; tale permesso è rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno si trovi in una situazione di contingente ed eccezionale calamità tale da non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore perciò rilascia un permesso di soggiorno per calamità; il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sfruttamento
Tale permesso è analogo a quello già in precedenza previsto, tale permesso è concesso in caso di accertamento di casi di sfruttamento qualora il lavoratore extracomunitario presenti denuncia o cooperi nell’ambito delle indagini nel procedimento penale apertosi nei confronti del datore di lavoro.
Valgono in materia i criteri di cui all’art. 603 bis del codice penale; si ha sfruttamento quando sia verificata:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettative obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Anche in questo caso il permesso di soggiorno è per “casi speciali”. Tale permesso consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito in permesso di lavoro subordinato o autonomo. La durata è di sei mesi e può essere rinnovato per un anno.
Atti di particolare valore civile
Il nuovo art. 42 bis aggiunto al TU immigrazione prevede che qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, il Ministro dell’interno valuti la possibilità di autorizzare il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno.
Il permesso speciale di soggiorno ha la durata di due anni, rinnovabile; consente l’accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e potrà essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
(M. Mazzanti)