Con l’art. 4, commi 4-9, del D.L. “Sostegni” (D. L. n. 41/2021 conv. in L. n. 69/2021) è stato disposto lo “stralcio” dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione prevedendo l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo non superiore, alla data del 23 marzo 2021, a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Con apposita circolare Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine ai soggetti interessati e ai debiti oggetto della definizione, alla relativa procedura di riconoscimento e ai termini e alle modalità di annullamento automatico.
Soggetti interessati e debiti oggetto di stralcio
Lo “stralcio” riguarda i soggetti (persone fisiche e non) che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve trattarsi del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in modo da ricomprendere anche i soggetti con l’esercizio “a cavallo d’anno”.
Il limite dei 30.000 euro va determinato tenendo conto del reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili, a cui aggiungere il reddito assoggettato alla cedolare secca ed il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Come detto, lo “stralcio” riguarda l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi.
E’ chiarito che nel caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, ciascuno non superiore ai 5.000 euro, si possa beneficiare per tutti dell’annullamento.
Così pure, è possibile che all’interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello “stralcio”, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d’importo residuo superiore a tale soglia.
Riguardo al riferimento “all’importo residuo alla data del 23 marzo 2021” sono ammessi allo “stralcio” anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data, risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro.
Tuttavia, le somme pagate prima dell’annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso. Inoltre, possono formare oggetto della definizione (annullamento) anche i debiti rientranti nelle procedure di “rottamazione” dei ruoli (c.d. Rottamazione Ter e “Saldo e stralcio”).
Non rientrano, invece, nello “stralcio” previsto dalle norme in commento:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato , ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
e) l’IVA riscossa all’importazione.
Procedura di riconoscimento e annullamento dei debiti oggetto di “stralcio”.
Previo invio all’AdE da parte dell’agente della riscossione dell’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, oggetto dello “stralcio”, la stessa AdE restituisce a quest’ultimo il predetto elenco dei codici fiscali, segnalando, quelli relativi ai soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti normativamente previsti, per i quali, pertanto, non si può procedere all’annullamento dei debiti.
L’annullamento dei debiti ammessi alla definizione è effettuato alla data del 31 ottobre 2021 autonomamente da parte dell’agente della riscossione, senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento attraverso la consultazione della propria situazione debitoria, che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dallo stesso agente della riscossione.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è comunque possibile, attraverso un apposito servizio, verificare se i debiti possono essere potenzialmente oggetto di “stralcio”.
Qualora emerga la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento e se, per il periodo d’imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile non superiore a 30 mila euro, è possibile procedere in autonomia alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.
(E. Cricca)