Stipulato il verbale di rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti.
Si sono concluse lo scorso 19 giugno 2018 le trattative per il rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, contratto che era scaduto il 31 dicembre 2017.
La trattativa si è protratta per circa sei mesi e nel corso della stessa i sindacati avevano svolto azioni di sensibilizzazione e protesta sfociate nella proclamazione dello sciopero del 15 giugno u.s., poi rientrato per la ripresa degli incontri.
Questi i contenuti più significativi dell’accordo:
- Ambito di applicazione. L’art. 1 del CCNL è stato modificato ampliandone la sfera di applicazione; il contratto è stato esteso anche alle imprese che esercitano attività di frangitura delle olive in via esclusiva (frantoi) e alle imprese di coltivazione idroponiche.
- Acquacoltura. Stante l’allargamento della applicabilità del contratto alle attività di allevamento dei pesci ed altri organismi acquatici, già presenti nel testo previgente, il nuovo CCNL disciplina alcune materie apportando alcune nuove norme derogatorie in specie in tema di orario di lavoro (ordinario, straordinario, notturno e festivo) per gli operai addetti all’acquacoltura, previsti ulteriori momenti negoziali onde disciplinare il rapporto del personale imbarcato, dei dipendenti addetti ad attività subacquee e per il personale impiegato nel trasporto di animali acquatici vivi.
- Aumenti retributivi. I salari degli operai agricoli subiranno un incremento pari al 2,9% per il biennio 2018/2019, tale aumento sarà corrisposto in due soluzioni pari al 1,7% dal 1°luglio 2018 e del 1,2% con decorrenza dal 1°aprile 2019; l’accordo non prevede compensazioni per la vacanza contrattuale né si contemplano arretrati o una tantum.
- L’aumento concordato appare sostanzialmente in linea con gli indicatori IPCA del periodo.
- Orario di lavoro. Ampliata la delega, già prevista nei contratti provinciali di lavoro, relativamente alla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale; l’ampliamento delle potestà normative del secondo livello di contrattazione è ora prevista non solo relativamente alla possibilità di definire la settimana corta ma si applica ed è possibile per qualsivoglia ulteriore e diversa forma di distribuzione dell’orario settimanale ordinario (nel limite delle 39 ore ) ovvero nei limiti delle 44 ore settimanali (flessibilità ex art. 34 3 comma CCNL vigente) in caso di orario variabile o multiperiodale.
- Interruzioni e recuperi. Relativamente al previgente testo dell’art. 44, si è introdotta la possibilità di interrompere l’attività lavorativa, oltre che nei casi di forza maggiore (es. eventi naturali, fine lavori, impraticabilità terreni, ecc.) anche per esigenze di carattere tecnico e organizzativo dell’impresa.
- Rappresentanti della sicurezza. Raggiunta una intesa anche in materia di sicurezza del lavoro, è stato infatti concordato una nuova disciplina relativamente ai rappresentanti dei lavoratori – RLS; in specie si è concordato un nuovo testo normativo inerente la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
- Le parti in buona sintesi hanno definito un accordo quadro con il quale si prevede espressamente la delega a livello territoriale, per la disciplina dell’istituto pur salvaguardando gli accordi provinciali già vigenti a livello territoriale in tema;
- Apprendistato. Disciplinato, specificatamente per il settore agricolo, l’apprendistato di primo e di terzo livello (acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore e di alta formazione e ricerca).
- Appalto. Ridefinito il previgente art. 30 in materia appalti, il nuovo testo definisce i requisiti di genuinità e cioè prevede che un appalto di servizi possa definirsi tale se e solo se nel testo, inter partes sottoscritto, siano previsti determinati requisiti e sia conforme alla disciplina legale nazionale e comunitaria; ciò favorirà la consapevolezza dei datori di lavoro nell’ambito dei sempre più frequenti processi di esternalizzazione di alcune delle fasi del processo produttivo.
- Welfare bilaterale. Introdotte nuove misure per i dipendenti a tempo indeterminato colpiti da condizioni di disagio e svantaggio (malati oncologici, OTI senza diritto alla disoccupazione, vittime di violenza), tali interventi sono stati assegnati all’ente bilaterale nazionale che sono state poste a carico dell’EBAN (art. 7 CCNL) non sono stati previsti costi aggiuntivi per le aziende.
- Accordo sulla rappresentanza. Di spessore politico sindacale è l’intesa sulla rappresentanza delle organizzazioni sindacali del settore agricolo legittimate a sottoscrivere i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti; il nuovo accordo dovrebbe arrestare il recente fenomeno dei contratti “pirata” sottoscritti da agenti negoziali privi di reale rappresentatività.
- Aziende plurilocalizzate. Di rilievo la nuova norma inerente le imprese e/o i gruppi di imprese che operano su più regioni e province; per tali imprese il CCNL ammette la facoltà di stabilire, con le rappresentanze sindacali, un accordo aziendale che disciplini in modo unitario e coerente vari trattamenti normativi ed economici applicati ai propri dipendenti.
- Tale accordo dovrà essere sottoscritto con l’assistenza dell’organizzazione datoriale di appartenenza e firmataria della contrattazione collettiva agricola e di almeno una delle sigle sindacali agricole.
(M. Mazzanti)