È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto u.s. il decreto attuativo che disciplina in dettaglio le norme applicative del nuovo Piano Transizione 5.0.
Con tale strumento viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Il Piano nasce per il settore industriale ma è stato esteso al settore agricolo, specie per le realtà produttive più strutturate, che possano dimostrare risparmi energetici ed il miglioramento dell’efficienza energetica.
Nel suo complesso, il “Piano Transizione 5.0” costituisce un importante elemento di continuità con l’operatività del credito d’imposta Transizione 4.0, che ha fornito un grande impulso all’innovazione tecnologica e digitale in agricoltura.
Il Piano Transizione 5.0 dispone di una dotazione di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025: risorse queste che si sommeranno a quelle già previste per il piano Transizione 4.0. Si tratterà di due incentivi complementari: mentre il credito di imposta 4.0 continuerà a incentivare l’acquisto di beni caratterizzati da innovazioni digitali, il piano Transizione 5.0 prevederà incentivi più elevati per quegli investimenti in beni e attività che generino risparmi energetici o apportino miglioramenti dell’efficienza energetica.
La Commissione ha puntato molto sul tema dell’efficientamento energetico e, come conseguenza, ha introdotto alcuni obiettivi vincolanti per l’acquisto dei beni agevolabili che caratterizzano fortemente il credito d’imposta in termini di efficientamento energetico ovvero di riduzione dei consumi energetici.
Nello specifico, sono soggetti ad agevolazione gli investimenti sui processi che determineranno una diminuzione certificabile, calcolata in termini di tonnellate equivalenti di petrolio consumato per unità di prodotto, di almeno il 5% sulla specifica linea produttiva o del 3% sull’intera attività.
L’incentivo così come costruito si presta maggiormente all’applicazione all’interno di linee produttive. Più problematica sarà la dimostrazione della riduzione energetica sull’acquisto di macchinari (trattori, ecc.).
Tra le principali criticità, il principio del DNSH – Do Not Significantly Harm, non arrecare danni significativi al raggiungimento degli obiettivi in maniera di ambiente, che è previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 UE, la cui applicazione letterale avrebbe limitato la possibilità di accedere alla misura per le attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, come nel caso delle macchine agricole. I colloqui intercorsi tra il Governo italiano, le associazioni di categoria e la Commissione Europea hanno portato ad un ampliamento sostanziale del campo di applicazione originariamente previsto.
Di seguito si riporta un’analisi sintetica del testo.
Il provvedimento “Transizione 5.0” si propone di promuovere l’innovazione e la sostenibilità nelle imprese italiane attraverso un sistema di incentivi fiscali per nuovi investimenti. L’accento è posto sulla riduzione dei consumi energetici e sull’adozione di tecnologie avanzate.
Possono accedere al beneficio (art. 3) tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Sono invece escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, quelle destinatarie di sanzioni interdittive o quelle che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono ammissibili (art. 4), i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, o qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Gli investimenti devono riguardare beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B (vedi allegato) alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (alle condizioni definite nel successivo art. 6), attraverso i quali è possibile conseguire complessivamente:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva almeno del 3% per cento o,
- una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento almeno del 5%.
In particolare, secondo quanto riportato nell’art. 6, sono agevolabili gli investimenti in:
- beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
- beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”).
Nell’ambito del progetto di innovazione, sono agevolabili anche:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (alle condizioni definite nell’art. 7);
- le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (alle condizioni definite nell’art. 8).
In merito agli investimenti in beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (art. 7), questi potranno essere localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, o anche su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva; in particolare, sono agevolabili le spese relative a:
- i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- i servizi ausiliari di impianto;
- gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’Allegato 1.
Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.
Con riferimento all’autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12.
I beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.
In merito alle attività di formazione (art. 8), sono agevolabili le spese per corsi rivolti al personale, erogati da soggetti accreditati esterni all’impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito. Tali attività sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati e, in ogni caso, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro.
Al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi, i percorsi di formazione prevedono lo svolgimento di uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell’Allegato 2 a condizione che, nel medesimo percorso, sia incluso: a) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell’Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi; b) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell’Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.
Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020), nel confermare che non si considerano ammissibili (art. 5) al beneficio i progetti di innovazione destinati ad attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle, vengono elencate alcune eccezioni, tra cui:
- veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti. Tale esclusione è frutto di un’intensa interlocuzione da parte di Confagricoltura e Federunacoma con il MIMIT, volta a far comprendere le peculiarità del settore che altrimenti avrebbe rischiato di essere completamente escluso dai benefici del provvedimento.
La riduzione dei consumi energetici (art. 9) va calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili tramite gli investimenti complessivi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. Inoltre, la riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento.
La riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata rispetto ai consumi energetici dell’intera struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.
Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
Per le imprese attive o che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta o per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.
Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
- la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
La misura del beneficio (art. 10) è calcolata secondo i seguenti criteri:
Il beneficio è aumentato di:
- un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico (art. 15);
- un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione contabile (art. 17).
Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori al limite di 50.000.000 di euro, il credito d’imposta è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.
In merito alla cumulabilità (art. 11) con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, rispetto alla versione in bozza già commentata, è stato eliminato il comma che prevedeva la cumulabilità generale con le altre misure finanziate dall’UE. La misura, quindi, è cumulabile unicamente con gli altri incentivi finanziati con risorse nazionali, eccezion fatta per il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale ZES, nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) e Transizione 4.0.
Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che tale sostegno non copra le medesime quote degli investimenti del progetto di innovazione.
Diversamente, il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (transizione 4.0), nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
Per l’accesso al credito di imposta (art. 12), il provvedimento prevede il seguente schema.
Accesso al beneficio: Le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva per il completamento del progetto di innovazione. Questa deve includere informazioni sul beneficiario, il progetto (data di avvio e completamento), gli investimenti agevolabili, l’importo del credito d’imposta potenziale e l’impegno a rispettare gli obblighi previsti. La comunicazione deve essere corredata dalla certificazione relativa al risparmio energetico, definita nel successivo art. 15.
Verifica del GSE: Il GSE controlla il caricamento dei dati e la completezza dei documenti, assicurando che i costi siano ammissibili. Entro cinque giorni dalla ricezione, comunica l’importo del credito d’imposta prenotato. In caso di documentazione incompleta, il GSE richiede integrazioni che andranno trasmesse entro dieci giorni. Qualora la documentazione trasmessa risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.
Indisponibilità delle risorse: Se le risorse non sono disponibili, la comunicazione preventiva si considera comunque trasmessa. Il GSE, qualora ci sia la disponibilità di nuove risorse, lo notifica all’impresa quando che conferma entro dieci giorni. Il GSE comunica l’importo del credito d’imposta prenotato entro cinque giorni dalla conferma.
Comunicazione degli ordini: Entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, l’impresa deve trasmettere una comunicazione con gli estremi delle fatture relative agli ordini accettati, con pagamenti di acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione degli investimenti.
Conferma del GSE: Il GSE verifica la documentazione e conferma l’importo del credito d’imposta prenotato entro cinque giorni. Se i dati sono incompleti, richiede integrazioni.
Completamento del progetto: L’impresa deve inviare una comunicazione di completamento del progetto entro il 28 febbraio 2026, con dettagli sul progetto completato, gli investimenti effettuati e il credito d’imposta relativo. La comunicazione deve includere le certificazioni specifiche.
Le comunicazioni trasmesse dall’impresa, sottoscritte dal legale rappresentante, comprensive dei relativi allegati, devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma informatica “Transizione 5.0”, accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE.
In merito alla fruizione del credito d’imposta (art. 13), il beneficio è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Per quanto riguarda la certificazione del risparmio energetico (art. 15), il decreto specifica che la riduzione dei consumi energetici deve essere attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate, redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE, che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;
- ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
La certificazione tecnica ex ante di cui sopra deve contenere le informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, la riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.
La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.
Rispetto alla versione in bozza già commentata, sono state ampliate le figure dei certificatori. Si tratta in particolare degli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale (senza distinzione sui corsi di laurea), nonché dei periti industriali e dei periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Tra le figure abilitate si evidenzia ancora l’assenza degli organismi certificatori.
Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico o di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i beneficiari sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, dovranno essere comprovate da apposita perizia asseverata (art. 16), rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale per la perizia può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile (art. 17), rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
In considerazione della fonte di finanziamento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale sul PNRR (art. 18) assicurando, tra l’altro:
- la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
- il rispetto del principio DNSH;
- l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l’espressa autorizzazione alla Commissione europea, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e, se del caso, alla procedura europea (EPPO) a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- il rispetto, ove pertinenti, degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell’Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea.
Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco (art. 20) in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva.
Nello specifico, il GSE verifica:
- a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per beneficiare dell’agevolazione, inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti per accedere al credito di imposta e alle disposizioni normative di riferimento;
- b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell’ambito delle certificazioni tecniche ex ante, ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso l’intervento effettuato, oggetto delle certificazioni tecniche ex post.
Nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo possono essere richiesti ed acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché essere effettuati rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze della vigilanza e del controllo.
Il GSE può, altresì, richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, inclusi titoli autorizzativi, visure camerali, certificati di destinazione urbanistica.
Il diritto all’utilizzo del credito di imposta decade o l’importo viene ridotto (art. 21) nei seguenti casi:
a) entro 5 anni dal completamento del progetto i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi;
b) entro 5 anni dal completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;
c) mancata entrata in esercizio dei beni, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione;
d) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, oppure documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
e) false dichiarazioni rese e sottoscritte nel corso della procedura;
f) mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;
g) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;
h) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d’imposta;
i) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
l) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua l’inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d’imposta.
Nel caso in cui all’esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ sia rilevata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate, indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Qualora si verifichi una causa di decadenza, non si incorre in sanzioni e interessi, se entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi l’impresa ha provveduto al riversamento diretto del maggior credito d’imposta utilizzato in compensazione.
Contestualmente al decreto attuativo, è stato pubblicato anche il decreto direttoriale con cui è stata formalizzata l’apertura della piattaforma per la prenotazione degli incentivi, attiva dalle ore 12.00 del 7 agosto 2024 sul sito del GSE, ente incaricato della gestione delle agevolazioni e del credito per conto del Mimit. L’indirizzo attraverso cui accedere alla piattaforma è il seguente: https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-5-0-operativo-il-portale
La chiusura dei termini per la presentazione delle comunicazioni dirette alla prenotazione del credito d’imposta sarà disposta con un ulteriore provvedimento del medesimo Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, tenuto conto delle risorse disponibili.
Per ulteriori informazioni in merito all’utilizzo del portale è possibile consultare la “Guida all’utilizzo del portale Transizione 5.0” (file:///C:/Users/sdevescovi/Downloads/guida_portale_TR5.pdf).
(A. Flora)