E’ stato approvato il bando che prevede l’erogazione di un sostegno alla realizzazione di impianti di pioppeti costituiti da cloni di pioppo ibrido (operazione 8.1.03).
I cloni di pioppo utilizzabili nell’impianto sono quelli iscritti al “Registro Nazionale dei Materiali di Base” (D.M. 75568 del 6 novembre 2015) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell’Unione Europea.
Il Tipo di operazione 8.1.03 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti dedicati a specie a rapido accrescimento sono definiti nel Reg. (UE) n. 807/2014 (minimo 8 e massimo 20 anni).
Il sostegno è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, a copertura dei costi di impianto e non comprende premi annuali.
Per accedere al regime di sostegno devono essere verificate le seguenti condizioni:
– le superfici devono ricadere in ambiti di pianura;
– i terreni interessati dall’imboschimento sono solo superfici agricole a seminativo con la sola eccezione per le superfici coltivate a pioppeto in annualità precedenti purché libere dal soprassuolo alla data di presentazione della domanda;
– la superficie minima di imboschimento deve essere uguale o superiore a ha 1 e non superare l’estensione di ha 20 e comunque potranno essere imboschite unità singole per un massimo di 10 ha.
Per poter accedere ai contributi il richiedente deve:
- possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo dell’Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboschimento;
- avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva).
I pagamenti previsti dal Tipo di operazione 8.1.03 coprono unicamente i costi di impianto (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all’operazione).
La copertura dei costi di impianto è un sostegno all’investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.
Il costo unitario massimo ammissibile è fissato in € 4.000/ha con aliquota 40%.
Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al “costo massimo ammissibile” il sostegno è limitato all’importo massimo sopra definito (Euro 1600).
Nei casi in cui il “costo effettivo dell’impianto” è inferiore al “costo massimo ammissibile”, il sostegno è rapportato al “costo effettivo dell’impianto”.
Le domande di adesione/sostegno di cui al presente bando devono essere presentate entro le ore 13.00 del 27 settembre 2019.
L’imboschimento deve essere di norma realizzato entro il termine del periodo primaverile dell’anno 2020, ad eccezione dei casi in cui il Servizio Territoriale competente conceda una proroga da richiedere entro il 30/3/2020, sulla base di motivata istanza dell’interessato
Se durante il periodo di esecuzione dell’impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo.
Se non subentra nell’impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.
Il cessionario oltre attivare la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell’impegno e l’assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro è tenuto a darne comunicazione anche all’Amministrazione forestale competente come da articolo 3 del Regolamento forestale Regionale n. 3/2018.
(A. Caprara)