Sospensione degli adempimenti e degli obblighi contributivi. Nuove indicazioni operative I.N.P.S.

L’I.N.P.S., facendo seguito alle precedenti comunicazioni diramate sull’argomento (circolari Inps n. 37 del 12 marzo 2020 e   n. 52 del 9 aprile 2020, messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020) con ulteriori recenti messaggi ( n.1754 del 24 aprile 2020 e n. 1789 del 28 aprile 2020) ha fornito ulteriori indicazioni operative in relazione alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, previsti dalla decretazione d’urgenza emanata a seguito dell’emergenza sanitaria, per i periodi dall’8 al 31 marzo 2020 (art. 62, comma 2 del D.L. n. 18/2020), dal 2 marzo al 30 aprile 2020 (art. 8 del D.L. n. 9/2020 e art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020) e per i mesi di aprile e maggio 2020 (art. 18 del D.L. n. 23/2020).

Con le nuove istruzioni sono chiariti importanti aspetti valevoli per le aziende del settore agricolo.

 

 

 

 

In particolare con il messaggio n. 1754 l’Inps specifica che le aziende agricole che assumono operai e che hanno aderito alla sospensione dei versamenti contributivi CAU in scadenza dall’8 al 31 marzo 2020 (art. 62, comma 2, dl 18/2020) per poter concretamente fruire del beneficio hanno l’onere di presentare una specifica domanda, per il tramite dei servizi on-line dell’INPS.

 

Tutti datori di lavoro agricolo che non hanno pagato i CAU per il periodo indicato innanzi, quindi, dovranno adempiere come detto, con procedure informatiche ed utilizzando un format che peraltro ancora non è stato rilasciato dall’INPS e che sarebbe in via di emissione.

 

Relativamente al personale agricolo impiegatizio (quadri, impiegati e dirigenti) e per i dipendenti operai a tempo indeterminato delle cooperative agricole di trasformazione ex L. n. 240/1984, per il quale le aziende previdenzialmente si avvalgono del sistema mensilizzato (modello Uniemens), l’I.N.P.S. col secondo messaggio in commento (n. 1789) fornisce ulteriori informazioni ed indicazioni in merito ai flussi informatici Uniemens già inviati dalle aziende per il mese di febbraio 2020 (periodi tra l’8 e il 31 marzo 2020) privi della indicazione del codice di sospensione e il relativo importo; il messaggio precitato dispone e prevede in tale ipotesi la possibilità per le aziende di ritrasmettere all’Istituto entro il termine del 20 maggio 2020 la sola sezione aziendale, modificando anche i dati dichiarativi.

 

Analoghe modalità e stessa tempistica è prevista per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi INPS previsti dall’art. 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020.

 

Le istruzioni inerenti la sospensione per il periodo aprile – maggio 2020 ( D.L. n. 23/2020) si applicano unicamente alle aziende che adottano il sistema Uniemens e non riguardano i datori di lavoro agricolo che abbiano alle proprie dipendenze unicamente operai, non essendo previsti nei periodi indicati dalla norma termini di pagamento.

(M. Mazzanti)