L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con un recente contributo interpretativo (nota INL prot. n. 151 del 2/2/2022, ha chiarito alcune importanti questioni circa la applicabilità al comparto primario del provvedimento di sospensione dell’attività aziendale ad iniziativa degli ispettori del lavoro.
In particolare l’Ispettorato Nazionale si è soffermato sulle condizioni oggettive che possono fondare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale potestà, come noto, prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal recentissimo Decreto Fiscale – DL n.146/2021), e correlata alla verifica ispettiva che porti a verificare l’irregolare occupazione di lavoratori nel settore agricolo e/o nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro.
Nella richiamata circolare l’Ispettorato Nazionale chiarisce ai soggetti colpiti dal provvedimento sospensivo, a fronte delle rilevate irregolarità, che per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, adottato dagli Ispettori dopo aver constatato la sussistenza in azienda di lavoro irregolare non risulta necessario il requisito del mantenimento del rapporto di lavoro dei lavoratori accertati per almeno 3 mesi, mantenimento forzoso previsto viceversa per la regolarizzazione del lavoratore irregolare presente in azienda “in nero” e comminato attraverso la procedura della diffida (procedura esperibile allo scopo di contenere l’ammontare della cd. “maxisanzione” connessa alla presenza in azienda del dipendente senza la avvenuta redazione delle scritture obbligatorie (comunicazione al Centro Impiego e L.U.L.).
In sostanza si avrà un doppio binario:
· unicamente e limitatamente ai settori produttivi come l’agricoltura, comparti che si qualificano per la stagionalità della prestazione, dalla frequente apposizione di termini al rapporto (lavoro avventizio) e ciò in relazione all’andamento produttivo ed alle colture in essere o dalla natura sarà “possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa” anche se meramente ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività; nel caso in cui la assunzione avvenga per un lasso temporale inferiore ai tre mesi secondo la nota INL l’azienda non potrà accedere al trattamento sanzionatorio più favorevole previsto in caso di diffida se applicata ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004;
· nelle altre ipotesi previste dalla norma (art. 3, c. 3ter, legge n. 73/2002, D.lgs. n. 151/2015) si avrà viceversa la necessità di definire, per i dipendenti irregolari accertati aziendalmente e per i casi di violazione delle norme innanzi citate, nuovi rapporti di lavoro vuoi con contratto a tempo indeterminato, anche part-time (non meno del 50%), o contratti a termine (a tempo pieno) e di durata di almeno 3 mesi.
Nel caso in cui la irregolarità rilevata nell’ambito aziendale agricolo interessi personale extracomunitari privo di permesso di soggiorno la circolare INL precisa (in verità in modo non perfettamente comprensibile) che il datore di lavoro, onde ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, dovrà dare prova di aver corrisposto la prevista somma aggiuntiva nonché di aver pagato i contributi di legge (semprechè siano scaduti i termini di pagamento ordinari) oppure dovrà dare prova di aver inoltrato le denunzie contributive INPS (elemento questo di non semplice definizione, trattandosi di lavoratori irregolari e/o clandestini privi all’evidenza di documentazione anagrafica e di permesso di soggiorno).
(M. Mazzanti)