Sicurezza sul lavoro: Problematiche dei carri raccolta frutta nell’applicazione dell’Accordo 53/2012 (patentino attrezzature).

 

In relazione all’Accordo Stato Regioni 53/2012 che ha disciplinato l’abilitazione all’uso di varie attrezzature, si ritiene utile fornire alcune indicazioni sull’applicabilità della suddetta normativa ai carri raccolta frutta, anche a seguito di alcune sollecitazioni pervenuteci dal territorio.

Innanzitutto, va sottolineato che le disposizioni non sono state sufficientemente chiare dal loro nascere, tanto che gli stessi organi di controllo non le hanno applicate in modo sempre univoco.

 

Ciò soprattutto in riferimento ai seguenti aspetti:

  • le Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) sono attrezzature specifiche con caratteristiche ben determinate che non sembrano riferirsi ai carri raccogli frutta;
  • confondendo maggiormente le cose, i carri raccogli frutta sono soggetti alle verifiche periodiche con una periodicità biennale, mentre per le PLE con periodicità annuale;
  • la formazione prevista al modulo pratico dell’Accordo per le PLE non è congruente nei contenuti per i Carri raccolta frutta (un esempio è il punto 2.5 dell’Allegato III dell’Accordo che tratta dei Dispositivi di Protezione individuale da utilizzare per una PLE, caschi, imbracature, cordino di trattenuta, ecc. che renderebbero materialmente impossibile il lavoro di 8 ore su un carro raccogli frutta).

 

Per tali motivi si è intervenuti sul Ministero del Lavoro per chiarire la questione, con l’obiettivo di ottenere l’esclusione dei carri raccolta frutta dalla formazione delle attrezzature prevista dall’Accordo 53/2012.

Le motivazioni di tale richiesta si sono riferite, oltre a quanto già indicato, alle differenze costruttive e funzionali fra le due attrezzature.

Difatti i carri raccolta frutta:

  • sono utilizzati per raccogliere i prodotti ubicati a diverse altezze che, di norma, non superano i 2.5 metri di altezza, mentre per le PLE le altezze possono essere di molto superiori;
  • sono costruiti e omologati per il trasporto di più persone e di carichi (bins contenente la frutta); mentre per le PLE è di norma ammesso il peso dell’operatore di 80 Kg e un carico di 40 kg.

 

Il problema è che per lungo tempo è mancata una norma europea armonizzata a cui fare riferimento e questa situazione ha alimentato diverse interpretazioni sulle modalità di costruzione e sui requisiti di sicurezza e gestione da adottare.

Queste macchine hanno invece la necessità di possedere requisiti chiari, uniformi e specifici in relazione soprattutto alle operazioni per le quali sono state progettate e all’ambiente in cui devono operare coloro che le utilizzano.

 

A seguito delle istanze presentate, il Ministero del Lavoro ha voluto approfondire la questione congiuntamente alle Regioni che, sentito il parere del Comitato Tecnico dei gruppi di lavoro “macchine e impianti”, ha però ritenuto che i carri raccogli frutta rientrino nella definizione di piattaforme elevabili senza stabilizzatori e che per il loro utilizzo sia obbligatorio un corso abilitante ricompreso tra quelli previsti per l’utilizzo di tali macchine.

Pertanto, allo stato attuale per la conduzione dei carri raccolta occorre un corso abilitante che prevede una durata di 8 ore di cui 4 di teoria e 4 di pratica, con aggiornamento quinquennale di 4 ore.

Per gli addetti alla raccolta o potatura che non manovrano il carro raccogli frutta è sufficiente frequentare quello sulla sicurezza dei lavoratori rischio medio della durata di 12 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore.

 

A tal proposito Confagricoltura intende organizzare i corsi necessari per l’adeguamento degli operatori alle norme in questione e per fare ciò necessita di una Pre-adesione che permetta di verificare il numero degli interessati, soprattutto in questo periodo di corsi che svolgono con grande difficoltà causa COVID.

 

Pertanto, gli interessati possono inviare all’indirizzo di posta elettronica sicurezza@confagricolturabologna.it i propri dati (Nome, Cognome, Ragione Sociale, Telefono ed indirizzo E-mail).

(A. Flora)