Sgravio contributivo straordinario – pubblicato Decreto Interministeriale attuativo

Finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, il decreto interministeriale 15/09/2020 (formato dai ministeri del Lavoro, Agricoltura, Economia) in applicazione delle norme previste dall’art. 222, c. 2, del DL. n. 34/2020 (convertito in L. n. 77/2020); con tale decretazione d’urgenza era stato disposto, in via straordinaria, per le imprese inserite in particolari filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali posti a carico dei datori di lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Il predetto decreto stabilisce quindi l’esonero dal versamento dei contributi CAU, per la sola quota datoriale, per le aziende agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Per individuare le imprese sgravate si dovrà fare riferimento a particolari codici Ateco indicati in allegato al decreto.

Con messaggio n. 3341, del 15 settembre 2020, l’INPS aveva anticipato i codici ATECO appresso definiti ai fini dello sgravio, il decreto conferma i codici ATECO già noti:

01.11xx coltivazione di cereali – 01.50xx coltivazione agricole associate all’allevamento animale attività mista – 01.28xx (coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche) – 01.19.10 – coltivazione di fiori in piena aria – 01.19.20 – coltivazione di fiori in colture protette – 01.21.00 – coltivazione di uva – 01.29.00 – coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di natale) – 01.30 – riproduzione piante – 01.41.00 – allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo – 01.42.00 – allevamento di bovini e bufalini da carne – 01.43.00 – allevamento di cavalli e altri equini – 01.44.00 – allevamento di cammelli e camelidi – 01.45.00 – allevamento di ovini e caprini – 01.46.00 – allevamento di suini – 01.47.00 – allevamento di pollame – 01.49.10 – allevamento di conigli – 01.49.20 – allevamento di animali da pelliccia – 01.49.40 – bachicoltura – 01.49.90 – allevamento di altri animali nca – 01.49.30 – apicoltura – 03.11.00 – pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi – 03.12.00 – pesca in acque dolci e servizi connessi – 03.21.00 – acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi – 03.22.00 – acquacoltura in acque dolci e servizi connessi – 46.21.22 commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina – 46.22 commercio all’ingrosso di fiori e piante – 47.76.10 commercio al dettaglio di fiori e piante – 47.89.01 commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti – 82.99.30 – servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche – 56.10.12 – attività di ristorazione connesse alle aziende agricole – 55.20.52 – attività di alloggio connesse alle aziende agricole – 81.30.00 – cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuolenon comprende dunque i due codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 (corrispondenti a “Produzione di vini da tavola” e “Produzione di vino spumante e altri vini speciali”), introdotti dalla legge n.126/2020 di conversione del decreto-legge n. 104/2020 (decreto agosto).

 

Il decreto in commento conferma l’esclusione dei codici relativi alla produzione di riso (cod. 01.12.XX), che dovrebbe appartenere, senza tema di smentita, nella filiera cerealicola, e il codice inerente la produzione della birra (cod. 11.05.XX), che parrebbe parimenti dover rientrare nella filiera brassicola, come plasticamente previsto dal comma 2 dell’articolo 222.

Lo sgravio è applicabile anche alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali poste a carico delle aziende agricole per gli impiegati, quadri e dirigenti. Il decreto prevede un finanziamento, per l’anno 2020, limitato a 426,1 milioni di euro.

A tale somma dovrebbe essere aggiunto l’ulteriore stanziamento di 51,8 milioni di euro previsto della legge n.126/2020.

Al superamento della spesa lo sgravio verrà ridotto proporzionalmente per tutte le aziende interessate. Il decreto prevede un massimale per azienda beneficiaria per l’importo di 100.000 euro; anche in questa ipotesi in caso di superamento del limite l’importo verrà ridotto per la quota eccedente.

In ogni caso lo sgravio è attribuito nell’ambito della somma derivante dal computo della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni.

Come già precisato a suo tempo l’esonero non si applica alla quota a carico del lavoratore dipendente.

Il decreto nulla dice in merito alla quota INAIL, quota che dovrebbe essere esclusa dallo sgravio.

Il decreto conferma che lo sgravio è concesso a domanda dell’impresa istante.

Le modalità di presentazione della domanda dovranno essere successivamente stabilite dall’INPS, entro venti giorni, mediante circolare.

Il decreto, in merito alla sospensione dei versamenti del 16 settembre 2020 (CAU primo trimestre 2020) conferma quanto anticipato dall’INPS, con messaggio n. 3341 del 15/09/2020, nelle more della definizione dell’istanza di esonero.

Si precisa che le aziende che abbiano versato la contribuzione CAU scaduta il 16 settembre scorso, potranno portare in compensazione – una volta definita la richiesta di esonero – le maggiori somme pagate con la contribuzione dovuta per i trimestri a venire.

Parimenti si prevede che qualora la pratica di esonero sia rigettata, l’azienda agricola interessata   dovrà provvedere al versamento dei contributi CAU sospesi, unitamente alle sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza (16 settembre).

(M. Mazzanti)