Sgravio contributivo Straordinario ex art. 222, c. 2, L. 77/2020

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 con la quale fornisce indicazioni per l’attuazione dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020, dai datori di lavoro appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 con la quale fornisce indicazioni per l’attuazione dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020, dai datori di lavoro appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi dell’art. 222, c. 2, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020.

Ambito di applicazione

L’esonero straordinario spetta alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco previsti da un apposito allegato al decreto di attuazione (D.M. 15 settembre 2020), nonché a quelle che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58-quater del decreto-legge n.104/2020, convertito dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126, come attuato dal D.M. 10 dicembre 2020.

La precisazione più importante contenuta nella circolare INPS riguarda le imprese agricole che esercitano più attività. L’Istituto ha espressamente riconosciuto che alle imprese agricole identificate da diversi codici Ateco, di cui almeno uno indicato nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa”.

Pertanto, per aver diritto al beneficio è sufficiente che l’azienda interessata eserciti una delle attività indicate dai codici ATECO di cui al D.M. 15 settembre 2020 e al D.M. 10 dicembre 2020, non necessariamente in via principale, compresi gli agriturismi.

Qualora l’azienda svolga una delle attività identificate dai codici ATECO di cui ai citati decreti interministeriali, anche in via secondaria, avrà comunque diritto all’esonero sulla “posizione contributiva complessiva”, e non solo con riguardo ai lavoratori addetti a tale attività.

Nell’ambito di applicazione dell’esonero rientrano anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per gli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura.

Si evidenzia inoltre che la circolare precisa che gli eventuali controlli in merito alla conformità del codice ATECO dichiarato nell’istanza saranno effettuati non sono facendo riferimento alla Denuncia Aziendale (D.A.) ma anche sulla base dei codici ATECO rilevabili in Camera di Commercio o denunciati all’Agenzia delle Entrate.

L’esonero contributivo spetta fino a concorrenza dell’importo complessivo di 426,1 milioni di euro per l’anno 2020, cui si aggiungono i 51,8 milioni di euro successivamente stanziati dall’art. 58-quater della legge n.126/2020.

In caso di superamento del budget complessivo (426,1 + 51,8 milioni di euro), lo sgravio sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all’agevolazione.

Sarà l’INPS a rideterminare l’agevolazione, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito.

Sarà l’INPS a rideterminare l’agevolazione, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito.

Misura dell’agevolazione

L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

La circolare INPS, conseguentemente, chiarisce e riepiloga le contribuzioni che non rientrano nell’esonero e che quindi devono essere, se dovute, regolarmente corrisposte:

· ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;

· premi e contributi dovuti all’INAIL;

· il contributo per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000 (previsto dall’art. 25, c. 4, della legge n. 845/1978);

· contributo (ove dovuto), al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (art. 1, c. 755, della legge n. 296/2006);

· contributo (ove dovuto), ai Fondi settoriali di solidarietà bilaterali per i trattamenti salariali in caso di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa (artt. 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015), al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento.

Il diritto alla fruizione dell’esonero in esame è subordinato alle seguenti condizioni:

· la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

· l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

· il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Aiuti COVID – Quadro temporaneo

Ai sensi della norma di legge e dei citati decreti interministeriali attuativi, l’agevolazione è concessa con i limiti individuali fissati dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 che è stata recentemente rivista, innalzando il tetto da 100.000 a 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (e da 800.000 a 1.800.000 per le imprese operanti negli altri settori).

A tal fine, nella domanda che dovrà essere presentata all’INPS, le imprese interessate dovranno dichiarare, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del “Quadro temporaneo” nell’anno 2020.

In caso di superamento del limite individuale fissato dal “Quadro temporaneo”, l’agevolazione sarà ridotta per la quota eccedente tale limite.

La circolare INPS precisa, inoltre, che l’esonero spetta anche in “quota parte” qualora l’azienda superi il limite di spesa individuale (225.000 euro per le imprese del settore primario) fissato dal “Quadro temporaneo”. In tale ipotesi, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi, oltre alle contribuzioni escluse dall’esonero (vedi sopra). Superati i 30 giorni saranno dovute le sanzioni civili per omissione a decorrere dalla predetta scadenza.

Per tutte le aziende aderenti al servizio paghe di Confagricoltura Bologna, verrà presentata automaticamente la domanda di esonero dal nostro ufficio paghe.

Invece, tutte le aziende non aderenti al servizio paghe di Confagricoltura Bologna che, per accedere al beneficio, dovranno presentare apposita istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare INPS in commento (12 maggio 2021), utilizzando il modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.

Le domande presentate seguiranno istruttoria da parte dell’INPS e comunicazione di ammissione o diniego della richiesta di esonero contributivo.

La circolare precisa inoltre che, in caso di esito favorevole dell’istanza, i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle contribuzioni escluse dall’esonero in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi; in caso di pagamento tardivo, verranno applicate sanzioni ed interessi.

(A. Flora)