Nuovo intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL in materia di sospensione delle attività aziendali come conseguenza della violazione delle regole sull’avviamento al lavoro (c.d. lavoro nero).
Nel febbraio 2022 l’INL era intervenuto sulla materia relativamente alle condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione (v. circolare INL n. 151 del 2 febbraio 2022), nell’ambito dell’agricoltura; oggi l’Ispettorato interviene ad ulteriore chiarimento per disciplinare la sospensione delle attività quando queste hanno caratteristiche tali da essere ritenute non differibili.
La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha infatti diramato la nota n. 1159 del 7 giugno 2022, con la quale vengono forniti orientamenti applicativi relativamente all’adozione del richiamato provvedimento di sospensione (art. 14 D.lgs. n. 81/2008) avuto riguardo ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (come, in particolare, nel settore agricolo, della raccolta prodotti ortofrutticoli o in quello zootecnico e degli allevamenti in genere).
L’Ispettorato interviene sull’argomento sulla base del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con nota prot. n. 4916 del 26 maggio 2022, aveva stabilito come con l’introduzione del “nuovo” provvedimento di sospensione, la vigente normativa prevedesse l’assenza di discrezionalità in relazione alle procedure di sospensione delle attività in capo al personale ispettivo fatta salva (in forza del comma 4 dell’art. 14) la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Nella circolare, l’INL richiama anche i criteri già contenuto nella nota INL n. 3/2021 avuto riguardo alla mancata adozione del provvedimento di sospensione che, secondo l’ispettorato nazionale è da considerarsi una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione della norma di legge, determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possa derivare una situazione di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità, valutazione da assumere in sede ispettiva, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti e da una accurata motivazione.
La circolare INL n. 1159/2022 in particolare si sofferma sul problema degli allevamenti, essendo possibile che dalla sospensione dell’attività di allevamento di animali derivi un grave rischio per la pubblica incolumità, ovvero conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento degli animali.
Analogamente, secondo l’INL, l’ispettore presente in azienda in sede di controllo dovrà valutare analoghe casistiche quando dalla sospensione possano derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive (ad es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione); in tali ipotesi la valutazione da fare a cura dell’ispettore è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, con riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per attività lavorativa “non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (vedi raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.)” e sempre considerando come “dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Resta fermo che la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, l’Ispettorato Nazionale sul punto chiarisce infatti che “sarà ad esempio impedito ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione” ribadendo poi la possibilità, ai sensi del comma 1 dell’art. 14, di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
(M. Mazzanti)