SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ED AGRICOLTURA.

Servizio civile universale ed agricoltura.

 

Il D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 (in G.U. 3 aprile 2017, n. 78) istituisce e disciplina il “nuovo” servizio civile definito come “Universale”.

Con tale norma, in adempimento alla legge delega 6 giugno 2016, n. 106 (art. 1) viene istituto il servizio civile universale finalizzato, secondo i princìpi della Costituzione (artt. 52, I c., ed 11), alla difesa non armata

e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori (artt. 2 e 4 Cost.) fondativi della repubblica. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale sono i seguenti:

  1. a) assistenza;
  2. b) protezione civile;
  3. c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
  4. d) patrimonio storico, artistico e culturale;
  5. e) educazione e promozione culturale e dello sport;
  6. f) agricoltura in zona montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
  7. g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero. Come si vede, tra i settori prescelti ed ammessi, e cioè tra gli ambiti di intervento in cui si realizza il servizio degli operatori volontari del servizio civile universale vi è l’agricoltura, avuto particolare riguardo alle zone di montagna, le aziende impegnate nell’agricoltura sociale (vedi al riguardo la legge 18 agosto 2015, n. 141) e nella biodiversità. Ricordiamo che possono svolgere il servizio civile su base esclusivamente volontaria i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anni di età.

L’ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno. Non possono svolgere il servizio civile i soggetti che abbiano subito la condanna, in Italia o all’estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad n anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

La selezione dei candidati al servizio avviene mediante un bando pubblico, edito dai soggetti / enti iscritti ad un apposito albo (art. 11) ed accreditati. Dal punto di vista del rapporto la legge istitutiva precisa che il rapporto di servizio civile si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La norma statuisce che il rapporto di servizio civile non è ammissibile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Il contratto dovrà prevedere la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell’ente, il trattamento giuridico ed economico, nonché le norme di comportamento alle quali l’operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.

Gli emolumenti corrisposti agli operatori in servizio civile, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

Il servizio civile universale ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici.

Durante il servizio civile universale gli operatori volontari non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.

L’art. 17 della legge prevede le norme di trattamento economico dei volontari.

Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile è corrisposto un assegno mensile, che può essere adeguato con periodicità biennale, per il servizio effettuato, incrementato da eventuali indennità in caso di servizio civile all’estero, nella misura prevista dal Documento di programmazione finanziaria dell’anno di riferimento.

In fase di prima applicazione, l’assegno mensile è quello corrisposto ai volontari in servizio civile nazionale, in Italia ed all’estero (pari a circa € 500 mensili).

Previste norme per la tracciabilità, per la sicurezza e previdenziali e/o assistenziali (assistenza sanitaria, maternità, infortuni, ecc.) .

Il servizio civile può avere successivamente riflessi in materia formativa (crediti) nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo (art. 18), nei concorsi pubblici, nelle graduatorie.

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di soggetti che abbiano svolto il servizio civile universale.

(M. Mazzanti)