Sblocco dei licenziamenti. Indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nota INL n. 5186/2021.

Con nota di prot. n.  5186, del 16 luglio 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) commenta la vigente disciplina  sul “divieto di licenziamento”,  introdotto a seguito dell’emergenza sanitaria COVID , prospettando una chiave di lettura sistemica delle varie norme susseguitesi medio tempore, in specie il D.L. n. 41/2021, il  D.L. n. 73/2021 ed il  D.L. n. 99/2021.

La stessa circolare chiarisce, fornendo istruzioni operative agli uffici, le modalità di riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, disciplinate dall’art. 7, L. n. 604/1966, procedure conciliative sospese a seguito del blocco dei licenziamenti individuali ed alla impossibilità quindi di effettuare le procedure “Fornero”.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nella richiamata nota, ha opportunamente predisposto un modello di istanza atto ad attivare il tentativo di conciliazione obbligatorio.

L’INL ha inoltre diramato  una tabella chiarificatrice della disciplina applicabile alle varie casistiche. Si segnala in particolare, in relazione alle specificità del comparto agricolo, come la possibilità del recesso per GMO sia ancora sospesa; ciò in quanto le aziende agricole sono destinatarie e quindi a queste  si applicano le discipline previste dalla decretazione d’urgenza in ordine all’assegno ordinario, alla cassa integrazione salariale in deroga (artt. 19, 21, 22 e 22 quater, D.L. n. 18/20) così come sono destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA (imprese agricole).

Secondo l’INL quindi  la facoltà di recedere dal contratto, per giustificato motivo oggettivo, è preclusa alle aziende agricole destinatarie delle citate misure sino alla data limite del 31 ottobre 2021, analogamente alle piccole imprese. Secondo l’Ispettorato (che ha perciò chiarito un dubbio espresso dagli operatori)  in pratica il divieto permane ed è operativo sempre ed a prescindere dalla effettività della  fruizione degli ammortizzatori rappresentati dagli strumenti di integrazione salariale. In concreto quindi non ha alcuna importanza, ai fini dell’applicazione del divieto di licenziare, il fatto che l’azienda agricola abbia sospeso o meno ( o comunque ridotto)  l’attività lavorativa,  inoltrando le previste istanze  per ottenere, in favore dei dipendenti sospesi dal lavoro, accedendo alle settimane di CIGD o di CISOA nei limiti delle disposizioni COVID.

Le aziende agricole, secondo l’INL,  fino al 31 ottobre 2021 non possono in ogni caso recedere dai rapporti di lavoro anche qualora non abbiano fruito – o abbiano fruito totalmente o parzialmente – degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale predisposta dai vari esecutivi per contrastare  la crisi sociale e lavorativa  derivante dalla pandemia.

Da ultimo si segnala come la nota dell’INL disponga, relativamente alle procedure di conciliazione, ex  all’art. 7 L. n. 604/1966, in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 – vista la possibilità di fruizione delle ulteriori  misure di integrazione salariale, che hanno dilatato il periodo di divieto –  la reiterazione dell’istanza,  utilizzando il predisposto modello.

(M. Mazzanti)