ROTTAMAZIONE CARTELLE. D.L. 22 OTTOBRE 2016 N.193 – CONVERTITO IN LEGGE 1 DICEMBRE 2016 N.225.

Rottamazione Cartelle. D.L. 22 ottobre 2016 n.193 – Convertito in legge 1 dicembre 2016 n.225.

Definizione agevolata dei carichi esattoriali (c.d. Rottamazione delle cartelle esattoriali) – art. 6 e art.6-ter (per inclusione di quelle riscosse dai Comuni tramite le ingiunzioni fiscali).

E’ possibile sanare i debiti verso gli agenti della riscossione (Equitalia, ecc.) inclusi in ruoli affidati agli stessi nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016. I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, mediante pagamento dell’importo dovuto, in unica soluzione ovvero dilazionandolo, entro il limite massimo di cinque rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo. Sono, comunque, dovute le somme a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento. Il contribuente che vuole avvalersi della definizione agevolata deve presentare entro il 31 marzo 2017 , un’apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet , indicando altresì il numero delle rate per cui intende effettuare il pagamento, nonché  la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché nel caso in cui si sia chiesto di rateizzare il debito, l’ammontare, il giorno ed il mese in cui pagare le singole rate.

Per quanto riguarda la rateizzazione le norme (commi 1 e 3 dell’art.6) prevedono che, in ogni caso: a) nell’anno 2017, dovranno essere versate le prime 3(tre) rate della dilazione, rispettivamente nei mesi di luglio-settembre-novembre per un ammontare totale pari al 70%(settanta per cento) delle somme dovute; b) nell’anno 2018, dovranno essere versate le ultime 2(due) rate della dilazione, rispettivamente nei mesi di aprile e settembre per un ammontare totale pari al 30%(trenta per cento) delle somme dovute .Nel caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione e l’eventuale debito residuo dovrà essere versato in unica soluzione senza possibilità di dilazione.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato: – mediante domiciliazione sul conto corrente indicato nella dichiarazione di definizione; – mediante   bollettini   precompilati,  che I’agente  della   riscossione   e  tenuto   ad   allegare alla comunicazione del somme dovute; – pagamento diretto presso gli  sportelli dell’agente  della riscossione.

Possono accedere alla definizione agevolata anche coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di rateizzazione già emessi, le somme dovute relativamente ai carichi oggetto di definizione pendenti purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.  Ai fini dell’ammontare della definizione si tiene conto esclusivamente delle somme già versate a titolo di capitale e interessi, mentre restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni, di interessi  di dilazione,  di interessi  di mora e di somme aggiuntive. Sono, comunque esclusi dalla definizione agevolate, le somme dovute: – per IVA sulle importazioni; per recupero di aiuti di Stato; derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le sanzioni penali; multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito  di  provvedimenti  e sentenze  penali  di condanna;- sanzioni diverse da quelle tributarie e relative a violazioni contributive. E’ possibile rottamare le multe stradali ma in tal caso la riduzione riguarda esclusivamente gli interessi di mora.

A seguito dell’introduzione, con la legge di conversione, dell’art 6-ter, sono ricomprese nella possibilità di definizione agevolata , anche le somme riscosse dai Comuni tramite le ingiunzioni fiscali relative a ICI-IMU-TARSU-TARES-TARI-IMP.PUBBLICITA’-TASSA OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO-CONTRAVVENZIONI STRADALI.

(A. Tamba)