Il 18 giugno è stato sottoscritto, in Roma, presso la sede di Confagricoltura, l’accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i quadri ed impiegati agricoli, a valere per il periodo 2024 – 2027; il precedente testo contrattuale era scaduto lo scorso 31 dicembre 2023.
L’aumento contrattuale è fissato, complessivamente, nel 6,9% da applicarsi alle retribuzioni tabellari in vigore al 31 dicembre 2023; l’aumento è da corrispondersi in due soluzioni la prima (5%) con decorrenza 1° aprile 2024 e la seconda (1,9%) dal 1° gennaio 2025. La parte normativa è stata in parte modificata od aggiornata, in particolare relativamente al lavoro a termine (con la previsione di nuove causali) e nell’assetto classificatorio (introdotte figure professionali più adeguate alle esigenze del mondo agricolo). Introdotto un articolo relativo al lavoro agile, finalizzato a favorire l’utilizzo di questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, anche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per favorire il lavoro per obiettivi.
Precisate le regole per la previdenza complementare onde rilanciare il fondo pensione Agrifondo e garantire quindi ai lavoratori del settore primario il secondo pilastro previdenziale, oggi in una fase di criticità. Vediamo, nel dettaglio, le principali novità.
Relativamente al testo previgente, sottoscritto il 7 luglio 2021 (scaduto il 31 dicembre 2024), si è proceduto ad aggiornare l’articola rispetto a:
- Art. 1- Oggetto e sfera di applicazione del contratto
- Art. 3- Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
- Art. 7- Attività bilaterali per i quadri e gli impiegati agricoli
- Art. 8 -Assunzioni a tempo indeterminato e a termine
- Art. 17- Classificazione del personale – Variazioni di mansioni e di qualifica
- Art. 25- Permessi
- Art. 26- Congedi parentali
- Art. 29 bis – Esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile
- Art. 30 – Retribuzione
- Art. 38 – Malattia ed infortunio
- Art. 41 – Fondo sanitario Impiegati Agricoli
- Art. 42 – Fondo di previdenza complementare
Il testo è completato, poi, con “l’Elenco Grandi Interventi”, in connessione all’art. 38; previsto anche un “Avviso comune sulla previdenza complementare”.
Per quanto attiene l’art. 1, si segnala l’ampliamento dell’ambito di applicazione del CCNL estendendo la normativa alle aziende agricole che operano nel settore dell’ agricoltura sociale; meglio definite (art. 7) le attività concernenti la bilateralità.
Importante la norma in tema di lavoro a termine (art. 8); in specie, qualora la legge imponga l’individuazione di una causale, in ragione della durata del rapporto, per giustificare la stipula, il rinnovo o la proroga di un contratto a termine, si è stabilito che il contratto a termine può essere stipulato, rinnovato o prorogato, oltre che nei casi previsti dalla legge, “ in presenza di almeno una delle seguenti situazioni:
- esecuzione di un progetto, un’opera o un’attività non rientranti tra quelle ordinariamente svolte in azienda, comprese quelle che richiedano competenze specifiche in ambito digitale;
- realizzazione di un’attività o un progetto innovativo per la modernizzazione e/o la modifica degli impianti produttivi, o per l’attivazione di nuovi processi produttivi, o per la realizzazione di prodotti innovativi;
- avvio di una o più nuova unità produttiva o di una nuova attività agricola principale o connessa”.
Ampliati i profili nell’ambito della classificazione del personale (art. 17); in particolare, alla prima categoria sono ascritti alcuni soggetti che collaborano con l’azienda, con un alto grado di professionalità quali biologi, fitopatologi e responsabili sanitari dell’allevamento e gli specialisti nei rapporti con le amministrazioni ed enti pubblici; nella seconda categoria inserito il profilo del social media manager nonché i profili già visti al primo livello, non aventi le caratteristiche individuate dalla declaratoria del primo livello. In relazione a ciò opportunamente con una nota a verbale viene precisato come “Le modifiche all’impianto classificatorio introdotte con l’accordo del 18 giugno 2024 – “biologi”, “fitopatologi”, “responsabili sanitari dell’allevamento”, “specialisti nei rapporti con le Amministrazioni ed enti pubblici”, “social media manager” – hanno efficacia dalla sottoscrizione del citato accordo.
Eventuali questioni interpretative inerenti all’inquadramento o la classificazione dei lavoratori in forza sono affidate alle parti stipulanti”.
Relativamente ai permessi (art. 25) si definisce che “In caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, il permesso retribuito di tre giorni (ex art. 4, c. 1, legge 8 marzo 2000, n. 53), è riconosciuto per ciascun evento. II medesimo permesso è riconosciuto anche in caso di decesso di un affine di primo grado”.
Modificata anche la norma sui congedi parentali (art. 26), riconosciuti ai lavoratori 8 ore complessive annue di permessi retribuiti per la malattia di figli minori di 8 anni e/o per l’assistenza di genitori anziani non autosufficienti in caso di ricovero e/o dimissioni, day hospital, visite mediche specialistiche.
Oltre all’aumento stipendiale già visto, definiti anche i nuovi minimi nazionali, utili in specie negli ambiti nei quali non siano stati rinnovati i contratti territoriali.
Categorie |
Minimi nazionali di stipendio mensile conglobato a decorrere dal 1°/07/2024 |
Q |
1.788,38 |
1° |
1.686,76 |
2° |
1.541,41 |
3° |
1.417,89 |
4° |
1.335.93 |
5° |
1.278,60 |
6° |
1.217,23 |
Novità in materia di trattamento per malattia ed infortunio (art. 38); in particolare, il nuovo contratto stabilisce che, in caso di patologie oncologiche o di grandi interventi chirurgici, debitamente documentati, il lavoratore possa richiedere, al termine del periodo massimo di malattia con conservazione del posto, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi; nell’ allegato all’accordo si prevedono ded indicano analiticamente tutte le patologie rilevanti allo scopo. Aumentata la contribuzione per il finanziamento del Fondo Sanitario – FIA (art. 41) che dal 1 gennaio 2025 sarà di € 520,00 per il datore di lavoro, invariata la quota del dipendente (€100,00); prorogato (art. 42) a tutto il 31 dicembre 2027 il versamento del contributo aggiuntivo (a carico del datore) già fissato in € 10,00 in favore del Fondo di previdenza complementare (Agrifondo).
Di seguito si pubblicano le tabelle salariali in vigore al 1° aprile 2024 ed al 1° gennaio 2025.
Schema excell Tabelle Salari Impiegati valevoli dal 01.04.2024 CCNL Impiegati e Quadri
Schema excell Tabelle Salari Impiegati valevoli dal 01.01.2025 CCNL Impiegati e Quadri
(M. Mazzanti)