Rinnovato il CCNL Cooperative agricole.

In data 19 luglio 2024, in Roma, tra le principali organizzazioni datoriali di rappresentanza del settore cooperativo, operanti nel settore agricolo (CONFCOOPERATIVE – FEDAGRIPESCA, LEGACOOP-AGROALIMENTARE, AGCI- AGRITAL) e le organizzazioni dei lavoratori FLAI- CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL)  è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL previgente e applicabile al personale dipendente delle aziende cooperative e dei consorzi agricoli.

Vediamo i punti salienti della nuova disciplina contrattuale. La nuova disciplina, che ha valenza quadriennale, decorre dal 1 gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027; il rinnovo contrattuale  prevede l’incremento dei minimi retributivi in quattro soluzioni: 1 aprile 2024, 1 maggio 2025, 1 maggio  2026 e 1 febbraio 2027; in sostanza dal punto di vista economico si è concordato, tra le parti stipulanti, un aumento retributivo pari ad euro 170  (riparametrati sul 5 livello) secondo le varie qualifiche contrattuali  e da corrispondere in quanto ad euro 95 con decorrenza dal 1 aprile 2024, ulteriori 25 euro da pagare  dal 1 maggio 2025; altri 25 euro con decorrenza 1 maggio 2026 ed infine ulteriori  25 euro dal 1 febbraio 2027; nella tabella sono indicati i vari valori mensili; si tenga conto che l’importo della “vecchia” contingenza è stato conglobato nel minimo contrattuale. Da notare che le somme relative al periodo arretrato (1 aprile -19 luglio 2024) saranno corrisposte, dai datori di lavoro, con la prima retribuzione utile successivamente al luglio 2024. Aumentata l’indennità di cassa (art. 20 bis) che passa a 35 euro mensili.

 

L’accordo incrementa, per il personale con la qualifica di quadro (art. 45), l’indennità di funzione, che passa (dal gennaio 2025) da 180 a 230 mensili per i quadri di 1° livello e da 125 e 160 mensili per i quadri di 2° livello.

Tra le norme più significative (art. 12) da annotare l’aumento del contributo per lo sviluppo della sanità integrativa in favore del fondo “Filcoop sanitario”; il relativo contributo passa infatti da 52 a 100 euro di cui 74 euro posti a carico dell’azienda e 26 euro posti a carico del lavoratore.

Inserite norme (art. 4 bis) utili a normare gli appalti nel settore; in specie potranno formare oggetto di appalto (cosiddetta esternalizzazione/decentramento/terziarizzazione) previa una procedura sindacale di informazione e consultazione, le attività per le quali occorrono professionalità, competenze o dotazione di macchine non presenti nel ciclo produttivo dell’impresa committente.

 

Secondo il nuovo accordo le aziende appaltanti devono inserire nei contratti con le aziende appaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti, la cooperativa appaltante ha inoltre l’onere di  effettuare controlli per verificare il rispetto delle norme da parte delle imprese appaltatrici e dovranno richiedere ed acquisire, prima dell’affidamento dei lavori, un DURC  attestante la regolarità contributiva INPS in capo alla ditta appaltatrice.

 

Il verbale di intesa prevede poi, sulla base dell’Accordo Interconfederale 30 gennaio 2020, valevole per il settore cooperativo,  norme per la difesa della dignità della persona (art. 5 bis) affinchè siano evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale nonché vengono stabilite linee guida concernenti l’adozione aziendalmente di  misure di promozione e sensibilizzazione per il contrasto delle molestie sessuali e del mobbing.

Previste (art. 30) ore di permesso retribuito per l’ assistenza a familiari, anziani, parenti ed affini; previsto anche un permesso di 8 ore per l’inserimento al nido per i figli al di sotto dei 3 anni di età.

Interventi anche sull’orario di lavoro (art. 58); il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidente necessità quando la mancata esecuzione pregiudichi le colture e/o la produzione; aumenta il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno che comunque non potrà superare le 250 ore; definite regole più pregnanti per il lavoro sui turni (introdotta, in via  sperimentale – in favore degli operai agricoli che effettuano turni per almeno 6 mesi consecutivi – la corresponsione di una indennità aggiuntiva pari ad  1 euro per ogni turno); dal 1 agosto 2024 la percentuale di maggiorazione di lavoro festivo per gli operai agricoli passa da 35% a 40%.

L’art. 62, relativamente ad infortuni e malattia, prevede che in caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Norme importanti sancite in tema di convenzioni (art. 6) per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro del personale operaio mediante la formalizzazione di rapporti di lavoro con un minimo di 120 giornate garantite (in precedenza 104); previsti anche meccanismi per assicurare il recupero in favore del lavoratore di eventuali assenze per permessi previsti dalla Legge 104.

Estese (art. 36) le casistiche che consentono di poter anticipare al dipendente parte del Tfr.

Soddisfazione espressa dai rappresentanti sindacali:  “La firma – dichiarano i segretari generali di Fai, Flai e Uila, Onofrio Rota, Giovanni Mininni e Enrica Mammucari – è stata raggiunta dopo una trattativa complessa e una rottura del negoziato che ha portato alla grande mobilitazione e allo sciopero del 1 luglio, in quanto era indispensabile arrivare a un accordo che valorizzasse il settore rispettando le professionalità e tenendo conto soprattutto della perdita del potere di acquisto dei lavoratori degli ultimi anni”…..“Con questo rinnovo – concludono Rota, Mininni e Mammucari – si afferma il valore della contrattazione e delle relazioni industriali e sindacali per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Inoltre, alla luce delle specificità dei settori a cui si applica questo contratto, riteniamo necessario avviare sin da subito un forte impegno per i rinnovi dei contratti di secondo livello, in modo da poter redistribuire ulteriormente la ricchezza prodotta a livello territoriale e aziendale, così come previsto dagli attuali assetti contrattuali”.

(M. Mazzanti)