RINNOVATO IL C.C.N.L. IMPIEGATI AGRICOLI.

Rinnovato il C.C.N.L. Impiegati Agricoli.

Come si ricorderà, il 23 febbraio u.s. è stato sottoscritto in Roma, presso la sede di Confagricoltura, il C.C.N.L. per i Quadri e Impiegati Agricoli, sottoscritto il 19/11/2012 e scaduto il 31/12/2015.

Il nuovo contratto ha vigenza per il quadriennio 2016 – 2019. Le parti hanno modificato molte materie, in particolare: – Struttura ed assetto del contratto (art. 2); – Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo (art. 3); – Sistema di formazione professionale e continua (art. 6); – Riforma degli strumenti delle attività bilaterali (art. 7); – Assunzione a tempo indeterminato ed a termine (art. 8);rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 11); – Contratti di inserimento (art. 12); – Apprendistato professionalizzante o di mestiere (art. 14); – Contratto di somministrazione di lavoro (art. 15); – Disciplina dei quadri (art. 18); – Orario di lavoro (art. 19); – Lavoro straordinario, festivo, notturno (art. 20); – Ferie (art. 23); – Permessi (art. 24); – Congedi parentali (art. 25); – Retribuzione (art. 28); – Fondo sanitario Impiegati Agricoli (art. 39); – Dimissioni (art. 50); – Disposizioni generali – Contratti territoriali (art. 66); – Statuto Agriform – Organismo bilaterale per la formazione continua (Allegato B); – Accordo interconfederale 11/02/ Disciplina transitoria dei contratti di inserimento (Allegato H); – Accordo per il settore agricolo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato L); – Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio di cui agli articoli 19 c. 2, 21 c. 2, 23 c. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 (Allegato N); – Linee guida per le erogazioni di secondo livello legate alla produttività.

Punti qualificanti dell’intesa sono:

  • aumento retributivo: concordato un aumento del 2,5% decorrente dal 1° gennaio 2017; non è stato riconosciuto alcun aumento per l’anno 2016, né è stato previsto alcun importo una tantum per il periodo di carenza;
  • orario di lavoro: estesa la possibilità di utilizzare l’orario multi periodale, tale orario flessibile consente in certi periodi dell’anno di superare l’orario ordinario senza corresponsione di alcuna maggiorazione. Elevato da 75 a 85 il tetto annua di ore utili;
  • straordinario: ampliata la possibilità di ricorrere al lavoro straordinario, attraverso l’incremento dei limiti giornalieri (da 2 a 3 ore), settimanali (da 12 a 18 ore) e annuali (da 250 a 300 ore);
  • premio di produzione: definite linee guida per incentivare l’erogazione a livello territoriale di elementi retributivi legati all’aumento della produttività, dell’efficienza, della qualità del lavoro;
  • categoria dei quadri: riconosciuto un autonomo inquadramento alla figura dei quadri, fino ad oggi ricompresi tra gli impiegati di prima categoria, ciò senza incremento di costi per le aziende;
  • permessi: definita una nuova disciplina dei permessi (3 giorni) di cui all’art. 24 del CCNL che dovranno essere motivati, documentati, goduti entro l’anno di maturazione e non potranno essere cumulati con le ferie;
  • FIA sanitario: nel testo concordato si è chiarito che la rinuncia del lavoratore all’iscrizione al fondo vale fino ad eventuale revoca (e non deve quindi essere rinnovata ogni anno). Adeguato il contributo per il finanziamento del fondo a carico del datore di lavoro; questo passa da 420 a 470 euro annui e ciò a valere dal 2017.

Abolito il contratto di inserimento, meglio definito il contratto di somministrazione di lavoro e l’apprendistato.

Per quanto riguarda i Quadri si è definito un nuovo importo dell’indennità di funzione (che passa da 185,00 euro mensili a 100,00 euro), correlativamente aumentando la paga pase di € 85,00, riproporzionato il quadro all’apice nella scala parametrale.

L’art. 28 del C.C.N.L. prevede i nuovi minimi nazionali inderogabili come da tabella:

Categorie

Minimi nazionali di stipendio mensile conglobato a decorrere dal 1° marzo 2017

Q

1.5555,79

1.467,39

1.340,94

1.233,49

1.162,19

1.112,31

1.058,92

 

Il C.C.N.L. individua poi le materie sulle quali il livello territoriale potrà intervenire con regole collettive di secondo livello:

¨ Individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste e loro inserimento nella classificazione del personale secondo le declaratorie ivi stabilite;

¨ Lo “stipendio contrattuale mensile” per ciascuna categoria di impiegati a tempo pieno presso una sola azienda;

¨ Gli importi mensili, in cifra fissa, che il datore di lavoro dovrà trattenere all’impiegato per la eventuale fornitura allo stesso dell’abitazione, luce, gas, telefono, legna, ed altri generi in natura, nonché l’ammontare della ritenuta per vitto, da effettuare agli impiegati conviventi in azienda;

¨ La fissazione di una indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per gli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l’abitazione offerta non risponda alle esigenze igienico – sanitarie;

¨ La determinazione del compenso, spettante all’impiegato nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli;

¨ La individuazione dei particolari tipi di azienda e delle particolari figure impiegatizie alle quali si deve riconoscere il rimborso spese nel caso di uso di un mezzo di trasporto proprio per raggiungere l’azienda;

¨ La distribuzione dell’orario di lavoro settimanale nei diversi giorni, nonché le modalità ed i criteri della variabilità dell’orario di lavoro;

¨ La determinazione di una particolare indennità in sostituzione delle maggiorazioni previste per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché termini, quote e modalità di attuazione della “banca delle ore”;

¨ La eventuale forfetizzazione delle trasferte stabilendone l’importo, i tempi e le modalità;

¨ La determinazione dell’indennità oraria per i rapporti di lavoro a tempo parziale relativamente a talune categorie impiegatizie;

¨ La corresponsione di una indennità forfettaria in caso di lavoro supplementare o di variazione dell’orario in attuazione delle clausole elastiche;

¨ La trasformazione da tempo pieno a part – time per lavoratrici madri o lavoratori padri.

Per quanto riguarda l’apprendistato, si segnala la narrativa in ordine alla durata:

 

Categoria

1° periodo 2° periodo 3° periodo Durata complessiva

Prima

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Seconda

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Terza

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Quarta

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Quinta

 

12 mesi

12 mesi

24 mesi

 

L’inquadramento ed il relativo trattamento economico del lavoratore assunto con contratto di apprendistato è così determinato:

¨ nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;

¨ nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;

¨ nel terzo periodo: a livello di destinazione finale.

(M. Mazzanti)