Riforma delle sanzioni tributarie: novità del D.Lgs. n. 87/2024

Il Decreto Legislativo del 14 giugno 2024 ha cambiato il sistema delle sanzioni fiscali in Italia. Le sanzioni per le violazioni più comuni, come dichiarazioni omesse o infedeli, sono state ridotte. Sono state introdotte anche nuove regole per alcune situazioni specifiche.

Dal 1° settembre 2024, si applicheranno le nuove regole. Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, si continuerà a seguire le vecchie sanzioni.

Sono state apportate modifiche anche alle sanzioni penali, con una maggiore integrazione tra il processo tributario e quello penale.

Le novità non verranno applicate sui rapporti giuridici pendenti, sia per le sanzioni vere e proprie.

Ad esempio:

  • in sede di ravvedimento operoso sarà ammesso il cumulo, ma il contribuente potrà applicarlo solo per le violazioni commesse dall’01/09/2024 (per le violazioni commesse fino al 31/08/2024 continuerà ad essere necessario ravvedere singolarmente le violazioni commesse)
  • l’abbassamento della sanzione da dichiarazione infedele alla misura minima del 70% opera per le violazioni commesse dal 01/09/2024 quindi i modelli redditi, irap e 770 anno 2024 (relativi all’anno 2023); quando si ravvedono le violazioni commesse negli anni precedenti (ad esempio dichiarazioni dei redditi, irap e 770) la sanzione minima su cui calcolare la riduzione da ravvedimento sarà il 90% e non il 70%

La riforma delle sanzioni tributarie introduce diverse novità importanti:

Graduazione delle sanzioni: le sanzioni possono ora essere ridotte di un quarto del minimo se le circostanze lo giustificano, mentre in caso di gravità possono essere aumentate fino alla metà.

Recidiva: se un contribuente commette una violazione simile entro tre anni da una sentenza definitiva, la sanzione può raddoppiare.

Dichiarazioni tardive: presentando una dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, ma non per alcune dichiarazioni specifiche come quelle dei redditi o IVA che hanno una normativa specifica.

Violazioni formali: alcune violazioni considerate meramente formali non comportano sanzioni, a patto che non influenzino il controllo fiscale.

Legittimo affidamento: se un contribuente segue indicazioni ufficiali e presenta una dichiarazione correttiva entro 60 giorni, può non essere punito, a condizione che l’errore derivi da incertezze oggettive.

Cumulo giuridico: se un contribuente con un’unica azione/omissione violi più disposizioni anche riguardanti tributi diversi, verrà applicata un’unica sanzione (cumulo giuridico).

 

VIOLAZIONI COMMESSE IN DIVERSE ANNUALITA’

Se il contribuente commette diverse violazioni che tendono a pregiudicare la base imponibile o la liquidazione del tributo in diversi periodi d’imposta viene applicata la progressione delle violazioni. Si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo e poi da un quarto al doppio.

Ad esempio:

  • omessa dichiarazione dei redditi per più anni
  • presentazione, per più anni, della dichiarazione IMU infedele

 

VIOLAZIONI COMMESSE SU TRIBUTI DIVERSI

Se il contribuente commette diverse violazioni su più tributi. La sanzione prevista è quella più grave aumentata da un quarto al doppio e poi aumenta di un quinto ( perché’ c’è una dichiarazione infedele) se la violazione è commessa in diversi anni aumenta ancora la sanzione della meta’ del triplo.

Ad esempio, se il contribuente non emette una fattura e non viene indicata nella dichiarazione iva, questa violazione ha degli effetti anche sulla dichiarazione dei redditi e sui tributi.

 

VIOLAZIONI DI VERSAMENTI E DI INDEBITA COMPENSAZIONE

Il cumulo giuridico non si applica mai per le violazioni di omesso, tardivo o insufficiente versamento di tributi ed anche per le indebite compensazioni.

Definizione al terzo: Le sanzioni, escluse le sanzioni in tema di versamenti, possono essere pagate ridotte di un terzo. Dal 1° settembre 2024, è possibile pagare questa somma anche a rate.

Persone giuridiche: Le sanzioni si applicano solo alle persone giuridiche e non ai soci o amministratori, salvo eccezioni come ad esempio la responsabilità solidale per i soci delle snc e sas

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La riforma sul ravvedimento operoso introduce diverse modifiche a partire dal 1° settembre 2024, esse però non operano per i rapporti pendenti.

Cumulo giuridico: Si può applicare il cumulo giuridico delle violazioni, ma solo per quelle commesse dopo la data indicata e in determinate condizioni.

Riduzione delle sanzioni:

  • Per violazioni fino al 31 agosto 2024, le riduzioni sono:
  • Entro 90 giorni dalla commissione della violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione la riduzione della sanzione è a 1/9 del minimo.
  • Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso o entro l’anno della violazione, la riduzione della sanzione è di 1/8 del minimo.
  • Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso o entro 2 anni dalla violazione la riduzione della sanzione è a 1/7 del minimo.
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso oppure oltre 2 anni dalla violazione, la riduzione della sanzione è a 1/6 del minimo.
  • Per violazioni dall’1 settembre 2024, le riduzioni cambiano solo oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso oppure oltre l’anno della violazione, la riduzione della sanzione è di 1/7 del minimo

Ravvedimento e controlli fiscali: per i tributi amministrati dall‘Agenzia delle Entrate, i tributi doganali e le accise rimane la regola per cui il ravvedimento non è bloccato da controlli fiscali, ma lo è dalla notifica dell’atto impositivo.

Cumulo giuridico e continuazione: in caso di pluralità di violazioni, la legge, di norma e a certe condizioni, prevede che le sanzioni non si sommano, ma cumulate giuridicamente e si applica quella per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

Per le violazioni commesse dal’ 01/09/2024 il cumulo giuridico potrà essere applicato anche in sede di ravvedimento operoso solo per singolo anno e tributo.

L’aumento da cumulo deve avvenire nella misura minima, quindi di un quarto mentre la riduzione della sanzione derivante dal ravvedimento operoso è determinata in relazione alla prima violazione.

 

VIOLAZIONI IN TEMA DI DICHIARAZIONI

Le sanzioni per violazioni delle dichiarazioni fiscali, come la dichiarazione omessa e quella infedele, sono state ridotte.

Riguardano le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, riguardando le dichiarazioni Redditi, Irap e 770 2024 anno di imposta 2023.

Non riguardano invece le dichiarazioni iva 2024 anno imposta 2023 perché’ il termine di presentazione è già passato.

Non sono state modifica le seguenti sanzioni:

  • . l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW rimane sanzionata in misura variabile dal 3% al 15% dei valori dichiarati;
  • . la dichiarazione affetta da errori che non incidono sull’imposta ma solo sui controlli, che rimane sanzionata in misura variabile da 250,00 a 2.000,00 euro;
  • . l’omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati, che rimane sanzionata in misura variabile da 516,00 a 5.146,00 euro

Riduzione delle sanzioni:

Omessa dichiarazione: Sanzione fissa al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. In precedenza, era compresa tra 120% e 240% delle imposte dovute con un minimo di 250,00 euro. Se non ci sono imposte da versare, la sanzione rimane da 250 a 1.000 euro (per la dichiarazione dei redditi e irap) o da 250 a 2.000 euro (per Ila dichiarazione iva e del sostituto d’imposta).

La dichiarazione si considera omessa anche quando viene presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni.

Se la dichiarazione viene presentata dopo i 90 giorni ma entro il termine di accertamento o comunque prima di un qualsiasi controllo fiscale la sanzione non è del 120% ma del 75% delle imposte dovute.

Sul versante penale il contribuente non è punibile per l’omessa dichiarazione se prima di un controllo formale fiscale o penale la dichiarazione viene presentata entro il termine di presentazione di quella per il periodo d’imposta successivo e sono pagate per intero le imposte, sanzioni e interessi.

 

DICHIARAZIONE PRESENTATA ENTRO I 90 GIORNI

Non viene indicata la sanzione prevista per la dichiarazione presentata entro i 90 giorni, e dovrebbe rimanere ferma la prassi dell’Agenzia delle Entrate che ritiene ravvedibile con una sanzione di 25,00 euro.

Dichiarazione infedele: quando la dichiarazione viene presentata indicando un’imposta dovuta inferiore a quella reale è “infedele” Sanzionata ora al 70% delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro, mentre prima era tra il 90% e il 180% delle imposte dovute.

Dichiarazioni presentate in ritardo:

– Se la dichiarazione è presentata dopo 90 giorni ma prima dell’accertamento e senza controlli, la sanzione è ridotta al 75% delle imposte dovute.

– Se presentata entro 90 giorni, si applica una sanzione di 25 euro (oltre alle imposte dovute).

Dichiarazioni integrative:

– Se presentata entro il termine di accertamento e prima di un controllo, la sanzione per la dichiarazione integrativa è ridotta al 50%.

Errori sulla competenza fiscale:

– Per errori nella competenza fiscale o nel principio di cassa, la sanzione è ridotta a 46,67% delle imposte dovute, o fissa a 250 euro se non c’è danno per l’Erario.

Eccezioni:

Alcune sanzioni non sono cambiate, come quelle per la compilazione errata del quadro RW o per la trasmissione tardiva da parte di intermediari.

In sintesi, la riforma mira a rendere le sanzioni più leggere e a incentivare la regolarizzazione delle dichiarazioni.

 

VIOLAZIONI IN TEMA DI IVA

Le sanzioni per le violazioni dell’IVA sono state ridotte e si applicheranno alle infrazioni commesse dal 01/09/2024

 

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI

Fatturazione omessa o errata: Sanzione ora al 70% delle imposte dovute (prima era dal 90% al 180%). Il minimo di sanzione per ogni operazione è sceso da 500 a 300 euro.

– Se la violazione non influisce sulla liquidazione, si applica una sanzione di 250-2.000 euro.

 

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Trasmissione telematica: l’omessa, infedele oppure errata trasmissione telematica dei corrispettivi viene sanzionata in misura pari al 70% delle imposte dovute, con un minimo di 300 euro.

Se non c’è impatto sulla liquidazione dell’IVA la sanzione è fissa e di 100 euro.

Rimane l’obbligo della sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese qualora siano state contestate, nel corso del quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione /trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi.

Contestazione della sanzione: di norma, le sanzioni tributarie vanno contestate o unitamente all’accertamento oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

 

REVERSE CHARGE:

La mancata applicazione del “reverse charge” è punita con sanzioni da 500 a 10.000 euro, ridotte rispetto a prima.

Indebita detrazione:

L’indebita detrazione dell’IVA ora ha una sanzione del 70%, rispetto al 90% precedente.

La violazione sulla indebita detrazione se rilevata in dichiarazione, viene assorbita dalla dichiarazione infedele.

Applicazione di un’iva non dovuta: può accadere che in fattura venga applicata l’IVA su operazioni che, in realtà, sono esenti, non imponibili oppure escluse da imposta o che venga applicata un’aliquota più alta.

Chi riceve la fattura non può detrarre l’imposta, se viene ugualmente esercitata è illegittima e l’iva può essere recuperata dall’Agenzia delle Entrate maggiorata degli interessi, deve essere pagata una sanzione da 250,00 a 10.000,00 euro e la violazione sulla indebita detrazione se recepita in dichiarazione viene assorbita dalla dichiarazione infedele.

Regolarizzazione:

In caso di omessa o errata fatturazione il cessionario deve denunciare all’ Agenzia delle Entrate e il cedente ha l’obbligo di regolarizzazione, se non avviene è prevista una sanzione pari al 70% dell’imposta dovuta.

Se la regolarizzazione è effettuata nei termini previsti, non ci sono sanzioni.

Altre violazioni:

  • Rimborso non dovuto la sanzione è ridotta al 25%.
  • Mancata esportazione di beni nei 90 giorni dalla consegna punita con il 50% dell’IVA.
  • Fatturazione senza iva con una falsa dichiarazione d’intento, oppure l’utilizzo del plafond in misura superiore a quella consentita, oppure l’ omessa verifica dell’avvenuta trasmissione all’ Erario della lettera di intenti la sanzione è del 70% dell’iva.

 

VIOLAZIONI IN TEMA DI VERSAMENTI

Le sanzioni per chi non paga le tasse entro le scadenze sono state ridotte a partire dal 1° settembre 2024.

Sanzioni per versamenti non effettuati:

– La sanzione per il mancato versamento passa dal 30% al 25%.

– Per il tardivo versamento fino a 90 giorni, la sanzione scende dal 15% al 12,5%.

– Per i ritardi di massimo 14 giorni, la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo si applica sul 12,5% invece che sul 15%.

Queste modifiche si applicano, ad esempio, ai versamenti dell’IVA e delle ritenute del mese di agosto, che devono essere pagate entro il 16 settembre 2024. Se il termine non viene rispettato, la sanzione per il ravvedimento sarà del 12,5% o del 25%.

 

VIOLAZIONE IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Le sanzioni per l’indebita compensazione di imposte variano a seconda che si tratti di crediti inesistenti o non spettanti.

Crediti inesistenti:

La sanzione per compensazione di crediti inesistenti è ora del 70% del credito, ridotta rispetto al passato (100-200%).

Se ci sono frodi (documenti falsi o simulazioni), la sanzione può aumentare fino al doppio.

Crediti non spettanti:

La sanzione per compensazione di crediti non spettanti è del 25%, invece del 30%.

Definizioni:

I Crediti inesistenti sono quelli a cui mancano i requisiti oggettivi e soggettivi indicati nella normativa di riferimento o sono oggetto di rappresentazioni fraudolenti.

I Crediti non spettanti sono utilizzati in modo errato o eccedenti quanto permesso, o senza i giusti adempimenti.

Violazioni formali rimosse entro l’anno non previste a pena di decadenza:

Se un credito è compensato senza i giusti adempimenti, ma questa violazione viene corretta entro un anno, c’è una sanzione fissa di 250 euro, a condizione che l’adempimento non sia previsto a pena di decadenza.

 

VIOLAZIONE IN TEMA DI IMPOSTA DI REGISTRO

Ecco un riassunto semplice delle sanzioni per le violazioni legate all’imposta di registro:

Omessa registrazione: Sanzione del 120% dell’imposta (prima era tra il 120% e il 240%).

Tardiva registrazione (entro 30 giorni): Sanzione del 45% dell’imposta, senza minimo (prima era tra il 60% e il 120%, con un minimo di 200 euro).

Insufficiente dichiarazione di valore: Sanzione del 70% dell’imposta (prima era tra il 100% e il 200%).

Occultazione di corrispettivo: Sanzione del 120% dell’imposta (e non piu’ dal 120% al 240%).

 

VIOLAZIONI IN TEMA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

Ecco un riassunto semplice delle sanzioni per le violazioni legate all’imposta sulle successioni:

Omessa dichiarazione di successione: Sanzione del 120% dell’imposta (prima era tra il 120% e il 240%).

Tardiva dichiarazione di successione (entro 30 giorni): Sanzione del 45% dell’imposta (prima era tra il 60% e il 120%).

Sanzioni per dichiarazione omessa o tardiva senza imposte: Rimangono da 250 a 1.000 euro, oppure da 150 a 500 euro per ritardi non superiori a 30 giorni.

Dichiarazione di successione infedele: Sanzione dell’80% dell’imposta (prima era tra il 100% e il 200%).

Omessa richiesta di trascrizioni o volture per imposte ipotecaria e catastale: Sanzione dell’80% dell’imposta (prima era tra il 100% e il 200%). Se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni, sanzione del 45%.

 

VIOLAZIONI IN TEMA DI TRIBUTI MINORI

Ecco un riassunto semplice delle nuove sanzioni per i tributi minori:

Mancato pagamento dell’imposta di bollo: Sanzione dell’80% (prima era tra il 100% e il 500%).

Omessa o infedele dichiarazione di conguaglio per il “bollo virtuale“: Sanzione dell’80% (prima era tra il 100% e il 200%).

Dichiarazione di conguaglio in ritardo (fino a 30 giorni): Sanzione del 45% (prima era del 50%).

Attività senza tassa di concessione governativa: Sanzione del 90%, con un minimo di 100 euro (prima era tra il 100% e il 200%).

 

(A. Filippetti)